Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32348 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 13/12/2018), n.32348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18301-2017 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALESSANDRO MINUZIANO 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA

FRABONI, rappresentati e difesi dall’avvocato CAMILLO ANTONIO

GIUSEPPE ORAZIO IL GRANDE;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

133, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA VALERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONINO FINOCCHIARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6312/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2017 e articolato in tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 21 dicembre 2016, che aveva accolto l’appello del condomino S.G. contro la decisione resa in primo grado dal Giudice di Pace di Catania il 28 gennaio 2015.

S.G. resiste con controricorso.

Il Condominio (OMISSIS) aveva richiesto decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 1.971,18 ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1 nei confronti di S.G., in ordine ai contributi deliberati dall’assemblea condominiale del 12 ottobre 2011. Il Tribunale ha dichiarato improponibile la domanda monitoria del Condominio, ritenendo la controversia compresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nel regolamento di condominio, art. 13, registrato il 14 maggio 1996.

Il primo motivo di ricorso del Condominio (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 63 disp. att. c.c., in relazione al regolamento di condominio, art. 13. Il secondo motivo deduce la errata applicazione della clausola compromissoria ex art. 63 disp. att. c.c. Il terzo motivo allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 disp. att. c.c. in relazione al regolamento di condominio, art. 13, nonchè la falsa applicazione di tale art. 13. Il ricorrente Condominio fa infine discendere dalle precedenti censure consequenziale richiesta sull’onere delle spese processuali.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

E’ fondato il rilievo pregiudiziale di tardività del ricorso per cassazione.

Trattandosi, nella specie, di controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su ricorso depositato successivamente al 4 luglio 2009, trova applicazione il termine semestrale di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009 ed applicabile – ai sensi della stessa legge, art. 58 – ai soli giudizi pendenti, appunto, dopo la sua entrata in vigore segnata dalla data indicata (Cass. Sez. 6 – 3, 21/07/2011, n. 16005; Cass. Sez. 6 – 3, 14/03/2016, n. 4987).

Poichè la sentenza del Tribunale di Catania è stata pubblicata il 21 dicembre 2016, non risulta tempestivo, agli effetti dell’art. 327 c.p.c., il ricorso notificato il 7 luglio 2017 dal Condominio (OMISSIS), con conseguente declaratoria di inammissibilità.

Consegue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto dal testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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