Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32348 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23239/2018 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Noemi Nappi del Foro di Avellino (indirizzo PEC

noemi.nappi-avvocatiavellinopec.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm-mailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

Avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 1365/2018 depositato il

06/06/2018;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/10/2019 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente S.M. che aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Lecce, chiedendo in principalità il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria ovvero la trasmissione degli atti al Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

– riferiva questi di essere cittadino del Gambia, originario di (OMISSIS), e di esser stato arrestato dalla polizia che sospettava ingiustamente il suo coinvolgimento in attività di spaccio di stupefacenti; dopo due mesi di reclusione, approfittando della distrazione di un poliziotto addetto alla sua sorveglianza, riusciva però a fuggire e temeva a questo punto, in casi di rimpatrio, di esser nuovamente arrestato;

– avverso detto decreto S.M. propone ricorso per Cassazione con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere il giudice dell’appello applicato i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova gravante in capo al richiedente protezione internazionale;

– il motivo è infondato;

– come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha con accertamento in fatto in questa sede non più censurabile ritenuto inattendibile la narrazione del ricorrente; tal elemento ha rilevanza fondamentale, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.” (Cass. ord. n. 27503/18, in particolare, v. Cass. ord. n. 27336/18, sul fatto che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga al principio dispositivo, sia pure attraverso la cooperazione istruttoria del giudice – Cass. ord. n. 26921/17 – attraverso un onere probatorio attenuato, v. in proposito, anche Cass. ordd. nn. 15782/14, 4138/11);

– nel caso di specie, poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici d’appello hanno in concerto – in realtà debitamente utilizzato i propri poteri istruttori, per verificare officiosamente la situazione del paese di provenienza dello straniero (vedi pp. 6 e 7 della sentenza impugnata), mentre, in riferimento alla situazione personale del richiedente, il Tribunale ha escluso che dalla narrazione dello straniero, risultassero elementi che potessero far configurare quei fatti come costitutivi del diritto azionato per ottenere la protezione sussidiaria;

– il secondo mezzo di gravame denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della protezione sussidiaria, per avere il giudice di Lecce ritenuto erroneamente che il ritorno del richiedente in patria non subirebbe un trattamento inumano o degradante, o comunque una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, senza compiere accurata indagine sul Paese d’origine;

– il motivo è fondato;

– invero, la sentenza impugnata non ha minimamente motivato in ordine al trattamento che subirebbe il richiedente, nel caso di rimpatrio, essendosi allontanato dal Gambia come previsto dal Drug Control Act del 2003, sec. 43 (1) e 43 (4);

– sul punto quindi la sentenza va cassata con rinvio;

– il terzo mezzo di impugnazione si incentra sulla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per non avere il Tribunale effettuato una valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale raggiunto in Italia e la sua situazione soggettiva ed oggettiva nel paese di origine;

– il motivo è infondato;

– invero, il Tribunale ha preso in esame la situazione del Gambia, sul punto (pag. 9 terzultimo periodo); inoltre, il giudice pugliese ha altrettanto compiutamente soppesato i due profili sopra indicati, escludendo con motivazione chiara e inappuntabile che la mera partecipazione alle giornate della terra possa costituire comunque avviamento di “un serio percorso di integrazione in Italia” (pag. 9 ultimo periodo);

– conclusivamente quindi va accolto il secondo motivo di ricorso e la sentenza cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Lecce;

– il ricorso nel resto è rigettato.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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