Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32347 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12617-2017 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato a Roma, via Pineta Sacchetti

201, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA che la

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA depositata il 6/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/9/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.L., con citazione notificata in data 24/7/2015 alla s.p.a. Equitalia Sud ed a Roma Capitale, ha proposto opposizione, innanzi al giudice di pace di Roma, avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 16/7/2015, riferita a sanzioni amministrative emesse dal Comune di Roma, per il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 2.150,41.

Il giudice di pace di Roma, con sentenza del 5/11/2015, ha accolto l’opposizione ed ha annullato la cartella, condannando il Comune di Roma alla refusione delle competenze di lite, che ha determinato in Euro 550,00, oltre Euro 60,00 per le spese, RSG, IVA e CPA e compensando le spese nei rapporti tra l’opponente e la s.p.a. Equitalia Sud.

F.L., con atto notificato in data 2/12/2015 a Roma Capitale e non anche, trattandosi di causa scindibile, alla s.p.a. Equitalia Sud, ha proposto appello deducendo che la sentenza aveva disatteso, senza alcuna motivazione, la nota spese depositata ed, in ogni caso, per aver derogato ai minimi tariffari e per non aver liquidato, per intero, le spese vive effettivamente sostenute.

Roma Capitale si è costituita in giudizio e chiedeva che l’appello fosse dichiarato inammissibile e, dunque, rigettato.

Il tribunale, con ordinanza del 3/5/2016, ha ordinato, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della s.p.a. Equitalia.

L’appellante ha provveduto, nei termini di legge, alla notifica alla s.p.a. Equitalia Sud dell’atto di integrazione del contraddittorio, provvedendo al deposito telematico di tale atto.

All’udienza del 6/12/2016, nella quale nessuna delle parti era comparsa, il tribunale, dopo aver dato atto che l’appellante non aveva provveduto all’integrazione del contraddittorio nel termine di legge in causa inscindibile, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

F.L., con ricorso notificato a mezzo PEC in data 22/5/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza.

Roma Capitale è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 181 c.p.c., art. 309 c.p.c., comma 2, artt. 348 e 359 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte il tribunale, a fronte della mancata comparizione delle parti, ha omesso di disporre, ai sensi degli artt. 181,309,348 e 359 c.p.c., il rinvio ad altra udienza e di ordinare alla cancelleria la comunicazione alle parti, provvedendo, invece, a dichiarare l’inammissibilità dell’appello sul presupposto dell’accertamento di un fatto (e cioè l’omessa integrazione del contraddittorio) che avrebbe potuto essere accertato solo in caso di celebrazione dell’udienza in presenza di almeno una delle parti. Se così avesse fatto, l’appellante avrebbe avuto modo di documentare, anche in forma cartacea, di aver adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio con la notifica del relativo atto alla s.p.a. Equitalia Sud.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in ragione dell’omessa integrazione del contraddittorio sul presupposto che si trattasse di causa inscindibile, laddove, in realtà, con l’atto d’appello, l’opponente aveva censurato la sentenza di primo grado solo nella parte in cui il giudice di pace aveva condannato Roma Capitale al pagamento delle spese processuali in misura inferiore rispetto alla nota spese depositata ed ai minimi tariffari, prestando, invece, acquiescenza alla sentenza lì dove aveva disposto la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l’istante e la s.p.a. Equitalia Sud, con la conseguenza che la causa, in grado d’appello, era senz’altro scindibile, trattandosi di distinti rapporti giuridici.

3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo. L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge, in effetti, non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. In tali ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Ora, la sussistenza di cause inscindibili ai fini previsti dall’art. 331 c.p.c. è stata ravvisata nel caso in cui, impugnata una cartella di pagamento nei confronti tanto dell’ente impositore quanto dell’agente per la riscossione, l’atto di appello è stato proposto nei confronti di uno solo dei due (Cass. n. 26433 del 2017). Se, però, l’impugnazione proposta investe la sentenza non per le statuizioni che ha reso relativamente al rapporto sostanziale sottostante alla cartella impugnata ma solo per il capo concernente la liquidazione delle spese di lite poste a carico dell’ente impositore, la relativa causa non può ritenersi inscindibile rispetto alla statuizione contenuta nella stessa sentenza che ha compensato (correttamente o meno) le spese di lite relativamente all’agente per la riscossione. Una volta che le statuizioni relative alla cartella impugnata non sono state censurate e sono, quindi, diventate definitive, i rapporti sostanziali che, nei confronti delle due parti opposte (ente impositore e agente per la riscossione), sorgono, rispetto all’opponente, dalla sentenza in ordine alle spese di lite sono tra loro – in mancanza di domande che avessero investito i rapporti interni tra ente impositore e agente – del tutto autonomi e distinti: tali, quindi, che la statuizione che fosse resa in sede di impugnazione sull’uno non avrebbe in alcun modo coinvolto, rispetto all’opponente, anche l’altro, nè, a maggior ragione, la decisione su quest’ultimo sarebbe dipesa dalla decisione sul primo. E poichè l’ordine di integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione richiede l’inscindibilità della causa nella quale è stata pronunziata la sentenza impugnata o il rapporto di dipendenza fra le cause, il difetto di tali presupposti comporta che l’ordine di integrazione che sia egualmente emesso è privo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza allo stesso, essendo irrilevante, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 7862 del 2008).

4. La sentenza impugnata, avendo ordinato l’integrazione del contraddittorio in mancanza del necessario presupposto, e cioè l’inscindibilità delle cause, dev’essere, dunque, cassata con rinvio al tribunale di Roma che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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