Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32347 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28423/2018 R.G. proposto da

K.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo

Giandomenico, con domicilio eletto in Roma, via F. Cesi, n. 72;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CUNEO e QUESTURA DI CUNEO;

– intimate –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Cuneo depositata il 27

giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che Ismail K., cittadino del Marocco, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso l’ordinanza del 27 giugno 2018, con cui il Giudice di pace di Cuneo ha rigettato il ricorso da lui proposto contro il decreto di espulsione emesso il 13 febbraio 2018 dal Prefetto di Cuneo;

che le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, pur avendo dichiarato nella premessa del ricorso che l’ordinanza impugnata è stata notificata il 27 giugno 2018, il ricorrente non ha assolto l’onere, posto a suo carico dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di depositare la copia notificata del provvedimento, ma si è limitato a produrne una copia autentica, non corredata dalla relata di notifica, in tal modo impedendo l’accertamento della tempestività dell’impugnazione;

che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cit., comma 1, non avendo il ricorrente posto rimedio al predetto inadempimento mediante la separata produzione della copia notificata della ordinanza, nelle forme prescritte dall’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile in via estensiva ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez. I, 24/08/ 2015, n. 17092; Cass., Sez. III, 11/05/2010, n. 11376);

che tale pronuncia, riflettendo l’inosservanza di una disposizione volta a consentire il necessario riscontro in ordine al tempestivo esercizio del diritto d’impugnazione, che una volta intervenuta la notificazione della sentenza può aver luogo soltanto entro il termine previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, riveste carattere preliminare rispetto alla stessa dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ed è dovuta indipendentemente da una specifica eccezione del controricorrente, a garanzia del rispetto del vincolo pubblicistico della cosa giudicata formale (cfr. Cass., Sez. VI, 15/03/ 2013, n. 6706);

che la mancata costituzione delle intimate esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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