Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32345 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TGEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14078/2014 R.G. proposto da:

L.E., S.M., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Francesco

Mantovani e dall’avv. Francesco Corvasce, con domicilio eletto in

Roma, viale delle Milizie 48, presso lo studio dell’avv. Francesco

Corvasce;

– ricorrenti –

contro

B.G., V.C., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Daniele

Caneva e dall’avv. Antonella Giglio, con domicilio eletto in Roma,

via A. Gramsci 14, presso lo studio dell’avv. Antonella Giglio;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4193,

depositata il 14 novembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

giugno 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Troncone Fulvio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avv.ti Francesco Corvasce per i ricorrenti e Antonella

Giglio per i controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Condominio di (OMISSIS) chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Milano B.G. e V.C., proprietari di locali ubicati al piano terreno dell’edificio, nonchè la conduttrice dei medesimi locali Solar s.r.l., che li utilizzava per esercitarvi l’attività di pub.

L’attore, denunciando che tale attività si poneva in contrasto con una pluralità di norme del regolamento di condominio, chiedeva le inibitorie del caso, con la condanna dei convenuti al pagamento di una penale di Euro 1.000 per ogni giorno di inadempimento al provvedimento del giudice.

I convenuti si costituivano, resistendo alla domanda.

La Solar s.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare nel giudizio la FBM s.r.l., che in qualità di affittuaria d’azienda esercitava l’attività che si assumeva vietata dal regolamento.

Esaurita l’istruzione il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, in base al rilievo che sia il contratto di locazione sia l’affitto di azienda erano stati nel frattempo risolti.

Nello stesso tempo condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale, riconoscendo che l’attività esercitata nei locali era in contrasto con il regolamento condominiale.

Contro la sentenza proponevano appello principale B.G. e V.C. e appello incidentale il Condominio.

La corte di merito rigettava l’appello principale e accoglieva in parte l’appello incidentale del Condominio, ordinando ai proprietari dell’immobile il rispetto della norma regolamentare che vieta la produzione di rumori molesti dopo le ore 22.

La corte riteneva di non poter dar seguito alle ulteriori richieste del Condominio, volte ad ottenere una inibitoria nei confronti dei proprietari dei locali e loro conduttori con riguardo a utilizzazioni future in contrasto con il regolamento di Condominio, perchè i proprietari non svolgevano nei locali alcuna attività e la precedente attività non era più svolta a seguito della risoluzione dei contratti.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso L.E. e S.M., condomini dello stabile, affidato a cinque motivi.

B.G. e V.C. hanno resistito con controricorso.

Il Condominio di (OMISSIS), è rimasto intimato.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il Condominio non potesse pretendere di inibire l’attività di pub “perchè nulla viene indicato nel regolamento di Condominio riguardo a tale specifica attività”.

Essi sostengono che le norme del regolamento di cui il condominio aveva denunciato la violazione (art. 7 lett. B, punti 4 e 12, e art. 8), nell’indicare una serie di attività specificamente vietate, hanno carattere evidentemente esemplificativo, dovendosi estendere il divieto “anche a tutte le destinazioni non espressamente menzionate, che siano comunque idonee a provocare i pregiudizi che di intendono evitare”.

Pertanto la corte avrebbe dovuto comprendere nel novero delle attività vietate anche quella di pub, in quanto lesiva dei valori che il regolamento intende preservare.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nella parte in cui la corte d’appello ha considerato nuova la domanda diretta a fare accertare la violazione anche dell’art. 3 del regolamento di Condominio.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il Condominio intendeva ottenere una inibitoria che vietasse ai proprietari di svolgere anche in futuro le attività che, come quella di pub, violassero il regolamento di condominio, oltre al divieto “di destinare tramite terzi i locali de quibus alle suddette attività”.

Si deduce che la corte di merito non ha correttamene inteso il significato della domanda.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e, inoltre, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.c., nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto nuova la domanda volta a inibire ai proprietari e conduttori di adibire i locali ad attività per ristorazione ed in genere per la somministrazione di alimenti e bevande.

I ricorrenti sostengono che la domanda non era nuova, in quanto implicita nella più ampia richiesta di “inibizione di ogni attività che comporti produzione di suoni, rumori ed odori molesti e in genere contraria alla tranquillità degli abitanti del Condominio”.

Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sulla richiesta di condanna dei convenuti, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., al pagamento di Euro 1.000,00 o della somma ritenuta equa per ogni giorno di inadempimento al provvedimento del collegio.

2. Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Infatti la corte di merito ha avuto ben presenti le previsioni rilevanti del regolamento condominiale (art. 7, lett. B, punti 4, 12 e art. 8), le ha interpretate in funzione dei valori protetti e ha riconosciuto proprietari, conduttore e gestore dell’azienda responsabili della loro violazione.

La corte, inoltre, ha perfettamente inteso che il Condominio attore, oltre alla cessazione dell’attività in essere al momento di proposizione della lite, mirava a conseguire un ordine che inibisse a proprietari e conduttori di adibire anche in futuro i locali all’esercizio di una attività identica o simile alla precedente.

Tuttavia ha riconosciuto di non poter accogliere tale richiesta, perchè: a) i proprietari non svolgevano attività che comportino produzione di suoni, rumori e odori molesti ed in genere contrarie alla tranquillità degli abitanti del Condominio; b) i contratti i di locazione con le società citate nel giudizio parti del giudizio erano medio tempore cessati; c) nessun ordine poteva essere impartito ai nuovi conduttori, che erano estranei alla lite.

Tali autentiche ragioni del decidere non hanno costituito oggetto di censura.

2.1. I ricorrenti, con il terzo motivo, pongono in luce la contraddizione fra l’inibizione che la corte ha ritenuto di non potere impartire e il capo di sentenza con il quale essa ha ordinato ai proprietari “di rispettare l’art. 7, lett. b) n. 12 del regolamento di condominio, nella parte in cui vieta l’uso di apparecchi elettronici rumoroso, di suonare strumenti musicali e produrre rumori dopo le ore 22”.

La contraddizione non sussiste.

La diversità di decisione non dipenda da una diversa considerazione dell’una e dell’altra domanda, ma da una ragione esclusivamente formale. La corte ha accolto una sola delle due domande (quella riferita alla produzione di rumori fuori dagli orari consentiti), perchè ha riconosciuto che l’altra domanda (quella riferita “a tutte le attività che comportino produzione di suoni, rumori ed odori molesti ed in genere contrarie alla tranquillità degli abitanti del Condominio) soffrisse di “genericità”.

Occorre piuttosto sottolineare che, pure con riferimento all’ordine che la corte di merito ha ritenuto di potere impartire, ha precisato che i destinatari essere solo i proprietari dell’immobile non la Solar, che non gestisce più il pub bar, nè i nuovi conduttori estranei alla presente causa”.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La corte d’appello, infatti, pur ritenendo nuova la domanda volta a fare accertare la violazione dell’art. 3 del regolamento di condominio, ha pronunciato su di essa, affermando che non era stata accertata “alcuna violazione dell’art. 3 del regolamento di Condominio”.

Tale statuizione, che si atteggia quale autonoma ratio decidendi sufficiente da sola a reggere la decisione, non è stata impugnata, conseguendone l’inammissibilità del motivo.

“Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 2108/2012; n. 7931/2013).

4. E’ infondato anche il quarto motivo.

I ricorrenti sostengono che la domanda riferita all’attività di ristorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande non era nuova, perchè implicita nella domanda con cui fu richiesta l’inibizione di “ogni altra attività che comporti produzione di rumori o odori molesti ed in genere contraria alla tranquillità degli abitanti del Condominio”.

Ma a tale obiezione è facile replicare che la corte d’appello ha esaminato e rigettato la domanda “contenente”. Conseguentemente, pur ritenendola nuova, ha statuito implicitamente anche sulla domanda “contenuta”.

D’altra parte le considerazioni che hanno indotto la corte a non impartire ordini volti a inibire destinazioni future (assenza di violazione in atto e estraneità alla lite dei nuovi conduttori) sono pertinenti anche rispetto alla domanda riferita all’attività “per ristorazione ed in genere per la somministrazione di alimenti e bevande”, che subisce quindi la stessa sorte.

5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sulla richiesta di condanna al pagamento ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. al pagamento di Euro 1.000,00 o della somma ritenuta equa per ogni giorno di ritardo di inadempimento al provvedimento del collegio.

Il motivo è infondato.

La norma di cui la corte di merito non avrebbe fatto applicazione è stata introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 49,comma 1, con effetto dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo tale data, mentre il giudizio è stato instaurato nel 2007.

Si ricorda che il potere riconosciuto alla Suprema corte dall’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione della sentenza impugnata, è esercitabile anche in presenza di un error in procedendo (Cass., S.U., n. 2731/2017).

6. In conclusione il ricorso è rigettato.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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