Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32344 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13703-2014 proposto da:

M.G., MO.LU., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AMBA ARADAM 24, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO

COLONNELLI rappresentati e difesi dagli avvocati GABRIELE IERVESE,

DARIO IERVESE;

– ricorrenti –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALD1 71, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MORICHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO TERESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1430/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che i signori M.G. e M.L. ricorrono avverso la sentenza n. 1430/2014 della corte d’Appello di Napoli che, riformando interamente la sentenza del tribunale partenopeo, ha rigettato la domanda da questi proposta avverso la signora F.M. ed avente ad oggetto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento del danno sofferto in conseguenza del cedimento del solaio del proprio appartamento sito in (OMISSIS), causata, secondo i ricorrenti, dalla rimozione di un tramezzo da parte della convenuta, proprietaria dell’appartamento sottostante;

che la corte di appello ha ritenuto che le opere di ristrutturazione effettuate dalla convenuta non avessero interessato parti comuni dell’edificio aventi funzione portante, ma unicamente pareti divisorie e che il cedimento fosse imputabile allo stato di avanzato degrado del solaio, già vetusto, il quale poteva certo aver tratto precario sostegno dai tramezzi dell’appartamento sottostante, senza che tuttavia questi avessero assunto la natura di strutture portanti di proprietà comune;

che il ricorso si articola in tre motivi;

che la signora F.M. si è difesa con controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2018, per la quale parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 342,112, e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2043 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

che tale motive contiene due distinte censure;

che con la prima censura i ricorrenti – premesso che, a loro dire, i motivi di appello della signora F. non avrebbero specificamente attinto l’accertamento dei fatti costitutivi della sua responsabilità operato dal primo giudice – lamentano, in sostanza, che la sentenza gravata avrebbe escluso la responsabilità della stessa signora F. sulla base di ragioni non dedotte nel di lei appello e, quindi, sarebbe andata oltre il devoluto, conseguentemente violando il giudicato interno formatosi sulla responsabilità della F. medesima;

che la censura va giudicata infondata, perchè la sig.ra F. aveva inequivocabilmente appellato anche nel merito la decisione di prime cure che aveva accertato la sua responsabilità per la flessione del solaio, come espressamente affermato dalla corte territoriale (pag. 5 secondo capoverso della sentenza gravata: “la F. deduce che erroneamente il tribunale aveva attribuito esclusiva responsabilità di essa appellante lamentato cedimento del solaio”) e come del resto emerge dallo stesso brano del secondo motivo dell’appello della sig.ra F. trascritto del ricorso per cassazione (vedi terzultimo rigo di pagina 23 di tale ricorso, dove si riporta il seguente passo di pagina 40 dell’appello della signora F. “nel caso in esame non era stato affatto provato che la rimozione del tramezzo fosse stata la causa determinante del cedimento del solaio”); contrariamente all’assunto dei ricorrenti, dunque, il tema della responsabilità della F. era stato devoluto al giudice di secondo grado (cfr. Cass. 12202/17 “Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicchè non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio”);

che con la seconda censura del primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in cui la corte d’appello sarebbe incorsa non riconoscendo la responsabilità della signora F. per avere rimosso il tramezzo senza aver prima messa in sicurezza il solaio;

che tale censura va giudicata inammissibile perchè, pur venendo presentata come denuncia di un vizio di violazione di legge, in effetti si risolve in una critica di merito sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte territoriale e sul giudizio di fatto da questa espresso – non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo, non coltivato nel presente mezzo di impugnazione, del vizio di omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – che la causa dell’avvallamento del solaio degli attori doveva attribuirsi “al cedimento parziale della struttura del solaio (in particolare dei panconcelli posti tra trave e trave”, al quale la F. risultava estranea (pag. 10 della sentenza, primo e secondo capoverso);

che col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1125 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè la violazione dell’art. 1110 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di pronunciare sulla domanda di accertamento dell’obbligo della sig.ra F. di concorrere pro quota alle spese di rifacimento del solaio e, quindi, omettendo di condannare la stessa al rimborso pro quota delle spese sostenute per il ripristino del solaio;

che il secondo motivo va giudicato infondato perchè la domanda condanna di contribuzione alle spese di rifacimento del solaio ai sensi dell’art. 1125 c.c. – la cui causa petendi risiede nella comune proprietà del solaio) – non è mai stata proposta dagli odierni ricorrenti; ne essa può ritenersi implicita nella domanda di risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni arrecati al solaio dalla rimozione del tramezzo, giacchè quest’ultima si fonda sulla distinta e diversa causa petendi dell’illecito aquiliano; la corte d’appello sarebbe quindi incorsa nel vizio di ultra petizione se, dopo aver rigettato la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti, avesse, in difetto di specifica domanda, condannato la sig.ra F. al pagamento del contributo pro quota alle spese di rifacimento del solaio ex art. 1125 c.c.;

che col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1125 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in cui la corte territoriale sarebbe incorsa accogliendo per intero la domanda della sig.ra F. avente ad oggetto la restituzione delle somme da costei sborsate in esecuzione della sentenza di primo grado, sia perchè versate direttamente agli attori (Euro 9.676,76) sia perchè spese per l’esecuzione dei lavori di ripristino del solaio indicati dal c.t.u. e ordinati in sentenza;

che, secondo i ricorrenti, per un verso tale domanda sarebbe stata inammissibile, perchè proposta dalla sig.ra F. per la prima volta in appello, e, per altro verso, dal credito restitutorio della sig.ra F. si sarebbe dovuto dedurre la quota del costo di ripristino del solaio su di lei gravante ai sensi dell’art. 1125 c.c.;

che il terzo motivo va pur esso disatteso perchè, quanto al primo profilo di doglianza, è sufficiente sottolineare che la domanda proposta in appello per la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado non può considerarsi domanda nuova (Cass. 1324/16) e, quanto al secondo profilo di doglianza, è sufficiente ribadire quanto evidenziato con riferimento al secondo motivo, ossia che gi odierni ricorrenti non avevano avanzato in giudizio alcuna domanda fondata sul disposto dell’art. 1125 c.c.;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.800, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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