Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32343 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14766-2014 proposto da:

V.G., rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO

LAMBERTI, PAOLO CAMPAGNA;

– ricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), P.A., T.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 556/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che il signor V.G., condomino di uno stabile in (OMISSIS) premesso che i condomini P.A. e T.B. avevano collocato delle tende veneziane sul proprio terrazzo e tinteggiato una parte delle facciate dello stabile in evidente difformità cromatica con la tinteggiatura delle parti residue e che, successivamente, l’assemblea condominiale, con Delib. 23 luglio 2007, aveva deliberato un intervento straordinario di ripristino della tinteggiatura originale della facciata – citava i suddetti condomini ed il Condominio chiedendo, nei confronti dei primi, la condanna a rimuovere le suddette tende (o, in subordine, a lasciare le stesse sempre aperte) ed a ripristinare le pareti esterne del fabbricato nello stato antecedente la parziale tinteggiatura da loro effettuata, nonchè, nei confronti del secondo, l’annullamento della Delib. condominiale 23 luglio 2007 o, in subordine, previo accertamento della natura voluttuaria delle opere ivi deliberate, l’accertamento negativo del suo obbligo di contribuire alla relativa spesa;

che il tribunale di Chiavari rigettava le domande del sig. V. e la corte di appello di Genova, da costui adita, confermava la decisione di primo grado;

che la corte di appello ha motivato il rigetto delle domande del sig. V. affermando l’irrilevanza della circostanza che nel verbale assembleare non fosse stata fatta menzione delle ragioni che avevano reso necessaria la ritinteggiatura delle facciate; che la ritinteggiatura non costituiva innovazione voluttuaria, bensì manutenzione; che, essendo state le facciate ritinteggiate integralmente, la domanda di condanna dei condomini P. e T. al ripristino delle stesse risultava inammissibile per carenza di interesse; che il divieto condominiale di mantenere sul terrazzo oggetti ingombranti non poteva applicarsi alle tende, le quali, peraltro, risultavano collocate sul terrazzo dei condomini P. e T. fin dal 1983;

che il signor V. ha impugnato per cassazione la sentenza della corte genovese;

che gli intimati non hanno spiegato attività difensiva in questa sede;

che la causa è stata chiamata nell’adunanza in camera di consiglio del giorno 5 giugno 20181 per la quale non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo di ricorso, indistintamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost. e si censura la statuizione della sentenza gravata che ha ritenuto l’impugnata delibera condominiale non inficiata da vizi di formazione della volontà collegiale;

che, in particolare, con detto motivo il ricorrente reitera le doglianze già svolte in sede di merito sulla mancata informativa dei condomini in ordine alle ragioni del rifacimento della tinteggiatura delle facciate dello stabile; lamenta che il potere di scegliere l’impresa a cui affidare i lavori condominiali sia stato affidato ad una commissione in cui era presente il condomino T., in conflitto d’interessi; insiste sul danno cagionato al Condominio dalla tinteggiatura parziale effettuata dai condomini P. e T.; lamenta l’inadeguata valutazione del materiale istruttorio e la violazione della regola secondo cui sarebbe invalida la delibera con la quale il condominio si determini a porre rimedio, a spese comuni, a un danno prodotto da singoli condomini;

che il motivo si palesa inammissibile sia perchè ripropone questioni già poste in sede di merito senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni della sentenza gravata; sia perchè deduce in sede di legittimità questioni – come quella del conflitto di interessi della commissione incaricata della scelta della ditta cui affidare i lavori condominiali – non trattate nella sentenza impugnata e che, postulando accertamenti di fatto, non possono essere devolute alla Corte di cassazione; sia perchè svolge promiscuamente diverse contestazioni senza connetterle ai denunciati vizi di violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost.;

che il secondo motivo si riferisce anch’esso, in maniera indeterminata, all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e art. 111 Cost., censurando la statuizione che ha escluso la natura di innovazioni voluttuarie delle opere deliberate dall’assemblea condominiale e quella che ha giudicato la domanda di riduzione in pristino non supportata dall’interesse ad agire per essere ritinteggiate; che, al riguardo, il l’argomentazione della ricorrente deduce, in primo luogo, che sentenza gli precluderebbe il diritto al risarcimento nei confronti dei condomini che avevano danneggiato il fabbricato condominiale e, in secondo luogo, che il suo interesse ad agire non sarebbe venuto meno se fosse stata accolta la sua richiesta cautelare e, d’altra parte, che l’obbligo alla restitutio in pristinum, se non più attuabile in forma specifica, sarebbe stato da convertire nel suo equivalente monetario;

che anche il secondo motivo risulta privo di specificità, perchè non attinge l’argomentazione della sentenza gravata secondo cui la tinteggiatura non può considerarsi innovazione (voluttuaria), trattandosi di opera di manutenzione; nè appare concludente la considerazione sulla convertibilità della restitutio in pristinum in un risarcimento per equivalente, non deducendosi nel ricorso che in sede di merito il ricorrente avesse avanzato una domanda di risarcimento per equivalente; anche tale motivo, peraltro, omette di illustrare la connessione tra le doglianze proposte e i denunciati vizi di violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost.;

che il terzo motivo, pur esso riferito indistintamente all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e art. 111 Cost., attinge la statuizione di rigetto della domanda di rimozione della tenda veneziana collocata dai sigg.ri P. e T. sul loro terrazzo, censurando la sentenza gravata per non aver considerato la disposizione del regolamento condominiale che fa divieto di applicare tende (da sole) all’esterno del caseggiato; anche tale motivo va giudicato inammissibile, sia perchè risulta del tutto scollegato rispetto alle norme di cui denuncia la violazione (art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost.), sia per carenza di interesse, non avendo il ricorrente censurato la statuizione della sentenza gravata, autonomamente idonea a sorreggere il decisum, che la presenza di dette tende risultava provata fin dal 1983;

che quindi in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;

che non vi è luogo alla regolazione delle spese, in difetto di costituzione degli intimati;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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