Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32342 del 11/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32342
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23934/2018 R.G. proposto da:
A.F.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro
Praticò, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTORE DI TORINO;
– intimati –
avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 25
luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre
2019 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.
Fatto
RILEVATO
che A.F.H., cittadino palestinese, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 25 luglio 2018, con cui il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri Brunelleschi di Torino, disposto con provvedimento del 28 marzo 2018;
che il Ministero dell’interno ed il Questore non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 101 c.p.c., rilevando che il procedimento di proroga si è svolto senza le garanzie del contraddittorio, non essendo stata assicurata la sua presenza in udienza e non essendosi proceduto alla sua audizione;
che il motivo è fondato;
che, in tema di trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il procedimento previsto del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2 ai fini della proroga del provvedimento è contraddistinto dalle stesse garanzie del contraddittorio previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 citato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, senza che risulti necessaria una richiesta di quest’ultimo di essere ascoltato (cfr. Cass., Sez. I, 7/11/2018, n. 28423; Cass., Sez. VI, 13/11/2017, n. 26803; 20/06/ 2016, n. 12709);
che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo d’impugnazione, aventi ad oggetto rispettivamente l’incompetenza del Giudice adito e l’insussistenza dei presupposti per la concessione della proroga;
che il decreto impugnato va conseguentemente cassato senza rinvio, essendo ormai scaduto il termine per procedere alla convalida, avente carattere perentorio;
che le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato, senza rinvio. Condanna l’intimato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge per il giudizio di primo grado, ed in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge per il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 11 dicembre 2019