Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32341 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13134-2014 proposto

B.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI COCCHI, SILVIO

QUAGLIA;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA

45, presso lo studio dell’avvocato RITA BRANDI, rappresentate e

difeso dall’avvocato RICCARDO BIRGA;

– controricorrente .

e contro

I CASTELLARI Cooperativa Edilizia Residenziale a r.l., (già Edil

Coop Srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in (OMISSIS) n. 23;

– intimata –

avverso la sentenza n. 466/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che con atto di citazione del 13.6.02 il sig. M.M. conveniva davanti al tribunale di La Spezia la società cooperativa Edil Coop s.r.l. e la sig.ra B.A.L., socia di tale società cooperativa, assumendo di aver acquisito dalla società la proprietà di un immobile sito in (OMISSIS), in forza di atto di assegnazione del 17.10.1995, e chiedendo dichiararsi la nullità o l’inefficacia del verbale di prenotazione del 23 aprile 1990 con cui la sig.ra B. aveva acquisito dalla Edil Coop il diritto ad ottenere il trasferimento del medesimo immobile, nonchè l’accertamento negativo di detto diritto in capo alla stessa sig.ra B.;

che il tribunale, con sentenza n. 136 del 10.2.2006, pur dichiarando “giuridicamente inesistente il provvedimento di prenotazione in data 23 aprile 1990” rigettava la domanda di accertamento negativo del sig. M., ritenendo il diritto della sig.ra B. salvaguardato dalla disposizione di cui all’art. 2377 c.c., comma 3, c.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica recata dal D.Lgs. 7 gennaio 2003, n. 6);

che, in particolare, il tribunale dava atto che la delibera assembleare del 23.6.1989, con la quale era stato nominato il consiglio di amministrazione della Cooperativa, era stata dichiarata inesistente con sentenza dello stesso tribunale spezzino n. 359/2001, resa all’esito del separato giudizio intercorso tra la Edil Coop e la signora B.P.A., ma argomentava che detta inesistenza, se travolgeva gli atti porti in essere dal consiglio di amministrazione, non pregiudicava, ai sensi dell’art. 2377 c.c., la salvaguardia dei diritti acquistati dai terzi di buona fede;

che il tribunale affermava, altresì, che la sig.ra B. doveva considerarsi terza rispetto alla società, nonostante la sua qualità di socia, e che la buona fede della stessa doveva presumersi, nè risultava smentita da alcuna prova contraria;

che la sentenza del tribunale spezzino veniva appellata dal signor M. e la corte d’appello di Genova, in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dell’appellante; la corte distrettuale evidenziava come il tribunale avesse equivocato tra la Delib. consiglio di amministrazione del 23 febbraio 1990 ed il verbale di prenotazione del 23 aprile 1990 (che a detta Delib. aveva dato esecuzione), dichiarando quest’ultimo, non già la delibera, giuridicamente insistente; tuttavia, secondo la corte ligure, in mancanza di impugnazione incidentale da parte dell’appellata, la statuizione del tribunale circa l’inesistenza del verbale di prenotazione del 23.4.1990 doveva considerarsi passata in giudicato e, in conseguenza di tale accertamento, non poteva correttamente ritenersi che tale verbale avesse prodotto alcun effetto giuridico;

che la signora B.A.L. ha proposto ricorso per la cassazione di questa pronuncia sulla scorta di due motivi;

che il signor M.M. ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata nell’adunanza in camera di consiglio del 15.2.18, per la quale solo la ricorrente ha depositato memoria, e quindi rinviata a nuovo ruolo e nuovamente chiamata nell’adunanza in camera di consiglio del 5.6.18;

che preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contro ricorrente M., ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 1, sul rilevo della omessa menzione nel ricorso della società Edil Coop s.r.l. come parte intimata;

che al riguardo il Collegio rileva che l’identificazione, quale destinataria dell’impugnazione (insieme al sig. M.) della Edil Coop s.r.l (ora I Castellari Cooperativa Edilizia Residenziale a r.l.) è chiaramente desumibile dal corpo del ricorso per cassazione, il quale è peraltro stato ritualmente notificato a tale società (non costituita nel giudizio di appello), a mezzo posta, dal procuratore del ricorrente, nelle forme di cui alla L. n. 53 del 1994, presso la sede sociale (piego non ritirato presso l’ufficio postale, dove l’agente postale lo aveva depositato a causa della temporanea assenza della destinataria, con attestazione dell’invio della comunicazione di avvenuto deposito);

che, pertanto, soccorre il costante insegnamento di questa Corte (ex multis, Cass. 19286/09), alla cui stregua, ai fini dell’osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 1, non è necessario che l’indicazione delle parti sia premessa all’esposizione dei motivi di impugnazione o che sia altrove esplicitamente formulata, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., che essa risulti in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonchè dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata;

che col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324 e 333 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonchè dell’art. 12 disp. gen., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in cui la corte sarebbe incorsa affermando la sussistenza del giudicato interno sulla statuizione di inesistenza del verbale di prenotazione;

che il motivo va giudicato fondato;

che, al riguardo, va premesso che, al fine di verificare se si sia formato un giudicato, interno od esterno, la corte di legittimità procede al relativo accertamento con cognizione piena, che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (Cass. 1099/06);

che dal diretto esame della sentenza di primo grado si rileva che l’interpretazione della stessa fornita dalla corte di appello è erronea, in quanto risulta centrata esclusivamente sul tenore letterale del dispositivo (“dichiara giuridicamente inesistente il provvedimento di prenotazione in data 23 aprile 1990”);

che, se il dispositivo viene letto collegandolo alla motivazione (come si deve fare, da ultimo, ex plurimis, Cass. 19252/18), risulta palese che il tribunale, anche se nel dispositivo ha fatto riferimento ad un “provvedimento” (espressione, peraltro, manifestamente atecnica e di opaco significato) del 23 aprile ‘90, intendeva dichiarare inesistente la delibera del consiglio di amministrazione del 23 febbraio ‘90;

che tanto si desume dai seguenti passi della motivazione della sentenza di primo grado:

– pag. 6 rigo 23, dove parla di “delibera di assegnazione”; la nozione di Delib. è inevitabilmente riferita ad atto unilaterale proveniente da un organo collegiale (come il consiglio di amministrazione) mentre il verbale del 23 aprile 1990 era firmato dal Presidente della cooperativa e dalla sig.ra B.;

– idem pag. 7 rigo 10, dove parla di “delibera di prenotazione”;

– idem pag. 7 rigo 18, dove parla di “atto di prenotazione emesso dal predetto consiglio di amministrazione in data 23 aprile 1990” (l’atto del consiglio di amministrazione era del 23 febbraio 1990, ma l’errore sulla data non toglie l’identificazione dell’atto inesistente come atto del consiglio di amministrazione non del Presidente);

– idem pag. 8 rigo 2, dove parla di “atti del consiglio di amministrazione ” (non del Presidente);

– idem pag. 10, penultimo capoverso, dove parla di atto “assunto dal consiglio di amministrazione” (non del Presidente);

– idem pag. 11, quinto capoverso, dove parla di “delibera-verbale di prenotazione, proveniente da un consesso (il consiglio di amministrazione)” (non dal Presidente);

– idem pag. 13 rigo 12, dove parla di “delibera di prenotazione”;

che, del resto, la stessa argomentazione svolta a pag. 8 della sentenza di primo grado sulla portata dell’articolo 2377 c.c.risulta riferibile ad una delibera societaria, non ad un contratto sottoscritto tra il Presidente e un terzo;

che con il secondo motivo – rubricato “illegittimità derivata ex art. 336 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. nonchè del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2377 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ – la ricorrente, postulando l’inesistenza del giudicato interno ritenuto nella sentenza impugnata, censura quest’ultima per aver accolto l’appello per una ragione diversa da quelle dedotte dall’appellante;

che tale motivo è assorbito dall’accoglimento del primo;

che quindi, in definitiva, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza gravata in relazione alla censura accolta e rinvio alla corte di appello di Genova, altra Sezione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della corte di appello di Genova, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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