Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32340 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23373/2018 R.G. proposto da:

K.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Praticò,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI TORINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Torino depositata 1111

gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che K.J., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso l’ordinanza dell’11 gennaio 2018, con cui il Giudice di pace di Torino ha rigettato il ricorso da lui proposto contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino il 12 agosto 2017; che il Prefetto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. a), e del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 19-bis, commi dal 2 al 9, sostenendo che, nel ritenere inapplicabile il divieto di espulsione di cui alla prima disposizione, l’ordinanza impugnata si è limitata a rilevare che l’età effettiva di esso ricorrente era stata accertata mediante esami radiologici, senza considerare che tale accertamento aveva avuto luogo senza l’osservanza delle norme che attribuiscono l’iniziativa al Procuratore della Repubblica e prescrivono obblighi d’informazione e comunicazione nei confronti dell’interessato, nonchè la partecipazione di mediatori culturali e di personale specializzato, l’indicazione di un margine di errore dell’accertamento e la formalizzazione dell’esito in un provvedimento impugnabile con reclamo;

che il motivo è fondato;

che infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 19-bis, introdotto dalla L. 7 aprile 2017, n. 47, art. 5, comma 1, già entrato in vigore alla data di emissione del decreto di espulsione, ove insorgano fondati dubbi in ordine all’età dichiarata dal minore straniero non accompagnato che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato, e gli stessi permangano nonostante l’acquisizione di un documento anagrafico, anche con la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, o la consultazione del sistema informativo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre banche dati pubbliche, trova applicazione la procedura prevista dai commi quarto e seguenti, i quali attribuiscono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni il potere di disporre esami socio-sanitari, i cui risultati, da notificarsi allo straniero, sono impugnabili con reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c.;

che nella specie, come si evince dall’ordinanza impugnata, l’accertamento dell’età dello straniero ha avuto luogo mediante semplici esami radiologici, la cui astratta attendibilità non può considerarsi sufficiente a sopperire alla mancanza delle garanzie assicurate dall’osservanza della prescritta procedura, prime fra tutte quelle informative e partecipative, nonchè dalla prevista facoltà di contestare in sede giudiziaria i relativi risultati;

che l’ordinanza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,, comma 2, con l’annullamento del decreto di espulsione;

che le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata, e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione. Condanna l’intimato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge per il giudizio di primo grado, ed in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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