Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3234 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3234 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 23346-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
contro

88
QUONDAMSTEFANO LAURA;

– Intimata avverso la sentenza n. 6818/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 12/02/2014

di ROMA, depositata il 18/02/2008 r.g.n. 10013/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per:
inammissibilità per conciliazione.

LUIGI;

R.G. 23346/2008
FATTO E DIRITTO

frAu

Con sentenza del 2-12-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma
rigettava la domanda proposta da Laura Quondamstefano nei confronti della

apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 10-1-2002 al 31-1-2002,
con le pronunce consequenziali.
La Quondamstefano proponeva appello avverso la detta sentenza
chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 18-2-2008, in
accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto
de quo, con la conseguente trasformazione del rapporto in rapporto a tempo
indeterminato dal 31-1-2002 “ancora in atto”, e condannava la società al
pagamento delle mensilità di retribuzione dalla notifica del ricorso introduttivo
fino al terzo anno successivo alla scadenza del contratto con interessi e
rivalutazione.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sei
motivi.
La Quondamstefano è rimasta intimata.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 15-1-2009 ed il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.
Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.

1

s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimata svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 9 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

saranno definite in coerenza con il presente verbale.

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