Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3234 del 11/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3234 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16810-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585 in persona del
)

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIALE MAZZINI

134,

presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2013
16

STIRITI MARIA ROSARIA STRNRS76P55H501Lì elettivamente
(

domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO

ROBERTO,

che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del

Data pubblicazione: 11/02/2013

controricorso;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 2153/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 5.3.2010, depositata il 17/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. ANTONIO IANNIELLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIANFRANCO SERVELLO.

consiglio dell’8/01/2013 dal Consigliere Relatore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio dell8
gennaio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Questa Corte, con sentenza 9.9.08 n. 22913, decidendo su ricorso della
società Poste Italiane p.a. nei confronti di Maria Rosaria Sfiniti, avverso la sen-

tenza n. 506/04 della Corte d’appello di Roma, ha cassato quest’ultima sentenza quanto alla ritenuta illegittimità del termine apposto a 2 contratti di lavoro
intercorsi tra le parti (uno stipulato per esigenze eccezionali prima del 30 aprile 1998 e uno per esigenze connesse con le ferie del personale) e respinto viceversa le censure mosse dalla società in ordine: a) alla ritenuta illegittimità di
quello inserito in un contratto successivo alla data del 30 aprile 1998, per esigenze eccezionali (contratto dal 15 febbraio al 30 marzo 1999); b) alle conseguenze tratte dalla conversione del contratto in termini di condanna della società al risarcimento dei danni in misura equivalente alle retribuzioni dalla data di messa in mora.
In sede di rinvio da questa Corte, la Corte d’appello di Roma, avanti alla
quale era stata riassunta la causa, ha dichiarato, con sentenza depositata il 17
giugno 2010 la nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes
dal 15 febbraio al 30 marzo 1999, convertendolo a tempo indeterminato e
condannando la società alle retribuzioni dal 2 maggio 2000.
Avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione (cui resiste l’intimata con rituale controricorso), sostenendo la violazione degli arti. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c.,
quanto alle conseguenze economiche tratte dalla conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro e chiedendo comunque l’applicazione dello
ius superveniens rappresentato dall’art. 32, commi 5-7 della legge n. 183 del
2010, che secondo il relatore è dovuta.”

1
RA9\ b

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
La difesa della Stinti ha depositato una memoria.
Il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato.

retribuzioni perdute dalla Sfiniti a partire dal 2 maggio 2000 si è infatti ormai
formato giudicato interno a seguito della sentenza di questa Corte citata in apertura della relazione, restando unicamente da determinare al riguardo il
quantum dovuto alla luce dell’ammontare di tali retribuzioni.
Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna della società a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, che distrae all’avv.
Roberto Rizzo.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2013
rIl Presidente

Sulla condanna della società al risarcimento dei danni nella misura delle

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