Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32339 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 13/12/2018), n.32339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16979-2017 proposto da:

R.G., G.G., rappresentati e difesi

dall’avvocato ANNA RITA MOSCIONI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 478/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RITENUTO

che:

con distinti ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia dal 13.5.2011 al 10.1.2014, R.G. e G.G. chiedevano la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 derivante dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo, svoltosi innanzi al TAR del Lazio, con ricorso depositato in data 31.3.1999 e deciso in primo grado con sentenza depositata il 14.6.2010;

il giudizio presupposto era volto ad ottenere il riconoscimento e l’attribuzione del diritto di essi ricorrenti, carabinieri collocati in ausiliaria prima dell’1 settembre 2015, del premio di congedamento di cui alla L. n. 958 del 1986, art. 40;

la Corte d’Appello di Perugia rigettava il ricuso, rilevando che la causa era stata iniziata nonostante un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il presupposto del beneficio è costituito dall’effettivo congedamento dell’interessato, inteso quale momento in cui questi lascia il servizio militare per rientrare nella vita civile, senza aver maturato il diritto alla pensione; per la cassazione del citato decreto è stato proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1 CEDU in relazione all’art. 360, n. 3, anche sotto il profilo dell’illogicità della motivazione, si contesta che, al momento dell’introduzione dei ricorsi si fosse definitivamente consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che limita il diritto al premio di congedamento solo in favore del militare che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, escludendo coloro che passino al servizio permanente effettivo;

secondo i ricorrenti, alcune decisioni di segno contrario della giurisprudenza amministrativa, tra le quali quella del TAR Veneto n. 3607 depositata il 12.11.2007, sarebbero indice di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione della L. n. 958 del 2008, art. 40 giustificando il paterna d’animo derivante dall’attesa della decisione oltre i termini di ragionevole durata;

il ricorso è fondato,

questa Corte ha affermato che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’infondatezza della domanda nel giudizio “presupposto” non è, di per sè, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all’uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria – allorchè proponga una lite temeraria – o sopravvenuta ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata (cfr. Cass. 12.1.2017, n. 665; Cass. 2.11.2016, n. 22150, secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il “paterna d’animo” derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi anche nell’ipotesi di “temerarietà sopravvenuta”, ovvero quando la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole).

in tale ipotesi difetta, infatti, il paterna d’animo derivante dall’incertezza sull’esito della lite, mentre, l’esistenza di un orientamento consolidato esclude la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all’equa riparazione;

non basta, evidentemente, una singola decisione o una isolata pronuncia del giudice di legittimità per ritenere che si sia formata una giurisprudenza consolidata, essendo una simile interpretazione contraria alla lettera ed allo spirito della legge, che non esclude il pregiudizio derivante dall’attesa della decisione in tempi ragionevoli, in caso di infondatezza della pretesa ma richiede un quid pluris, costituito dall’esistenza di pronunce del giudice delle leggi, che abbiano risolto la questione in senso contrario da quello prospettato dal ricorrenti, da decisioni uniformi della giurisprudenza di legittimità o da interventi legislativi sopravvenuti;

nella specie, il giudice di merito non ha accertato la sussistenza di un orientamento consolidato nè al momento dell’introduzione del ricorso (1999), nè sopravvenuto, limitandosi a richiamare un’unica sentenza del Tar Lazio Sez. 1 9.10.2007, peraltro di segno contrario rispetto alla decisione del Tar Veneto Sez. 1 del 12.11.2007 n. 3607;

alla stregua dei premessi rilievi l’impugnato decreto va senz’altro cassato e rinviato innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia innanzi alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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