Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32338 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 13/12/2018), n.32338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20697-2014 proposto da:

D.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CARSO

51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, rappresentato

e difeso dall’avvocato SERGIO CICCARELLI;

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

Il Tribunale di Pescara accoglieva l’opposizione instaurata da D.C.R. avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore dell’avv. G.G. la somma di Euro 59.500 a titolo di compensi professionali relativi a una serie di procedimenti civili patrocinati da G. quale difensore della sorella dell’opponente D.C.I..

La sentenza del Tribunale di Pescara era impugnata da G.G.. La Corte d’appello dell’Aquila – con sentenza 3 giugno 2014, n. 600 – ha ritenuto, sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie differente rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, fondato l’appello e ha così rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello D.C.R. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso G.G..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso, basato su due motivi, è inammissibile.

Nella prima parte si sostanzia nella unione, separata da omissis e priva di numerazione omogenea, di riproduzione di parti della sentenza di primo grado (di cui sono riportate 7 pagine), dell’atto di citazione d’appello (di cui sono inserite 32 pagine), della sentenza d’appello (di cui sono duplicate 7 pagine).

Segue infine l’esposizione dei due motivi, che sono inammissibili.

Essi denunciano “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” e “omessa, insufficiente e contradditToria motivazione”, profili che il ricorrente non tratta separatamente e che si sostanziano, per quanto concerne l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, in doglianze non denunciabili ratione temporis (l’impugnata sentenza della Corte d’appello è stata depositata il 3 giugno 2014, così che trova applicazione alla fattispecie la formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012) e per quanto attiene alla violazione degli artt. 2229,2233,1936 e 1938 c.c. in denunce generiche che concernono la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello.

2. Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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