Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32337 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 13/12/2018), n.32337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23158-2014 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ARRIA;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA CESSATA AZIENDA USSL N (OMISSIS)

OSTIGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CORRADO PAVARINI, MARIA LEONARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

G.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 12 giugno 2012, n. 746, che ha rigettato l’impugnazione da egli fatta valere contro la sentenza n. 372/2006 del Tribunale di Mantova. Il Tribunale di Mantova aveva ritenuto fondata l’opposizione instaurata dalla Gestione liquidatoria della cessata Azienda USSL (OMISSIS) (già USLL (OMISSIS)) di Ostiglia avverso il decreto con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento di Euro 21.173,12 in favore di ciascuno dei tre ricorrenti ( G.M., B.G., quale erede di B.A., e C.A.A.) “per le competenze di collaudo dei lavori relativi al primo stralcio dei lavori di costruzione” di un ospedale.

Resiste con controricorso la Gestione liquidatoria della cessata Azienda USSL (OMISSIS) (già USLL (OMISSIS)) di Ostiglia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi, tra loro strettamente connessi:

a. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.: il giudice d’appello avrebbe errato “nell’individuare la domanda oggetto del processo, così contravvenendo al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, in quanto la domanda spiegata nei giudizi di merito aveva ad oggetto non già corrispettivi dovuti agli ingegneri collaudatori a titolo di collaudo tecnico – come erroneamente avrebbe affermato dal giudice d’appello – ma a titolo di collaudo amministrativo e statico.

b. Il secondo motivo contesta, in relazione alll’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6: la sentenza impugnata sarebbe “anche – ma non solo – in connessione con il primo motivo” nulla per difetto assoluto di motivazione, in quanto le ragioni di fatto e di diritto enunciate nella sentenza appaiono del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum, così che la motivazione è di fatto inesistente, il che – ad avviso del ricorrente – trova conferma nel fatto che la sentenza impugnata è quasi una fotocopia di altra sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Brescia e che “addirittura nel dispositivo della sentenza la Corte di merito menziona erroneamente quale sentenza gravata la n. 371/2006 emessa dal Tribunale di Mantova, anzichè la n. 372/2006”.

c. Il terzo motivo fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.”: se non si ritenesse fondata la seconda censura, la sentenza impugnata avrebbe allora violato l’art. 115 c.p.c., laddove impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

d. Il quarto motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: in subordine, la sentenza impugnata ha in ogni caso omesso di esaminare i fatti costitutivi del credito vantato, quale “inevitabile conseguenza del travisamento e quindi dell’erronea individuazione dell’oggetto della domanda del processo di merito”.

La tesi del ricorrente, svolta sotto differenti angolature con i quattro motivi, è che la Corte d’appello non ha deciso la domanda oggetto del processo, il che comporterebbe la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’inesistenza della motivazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., il mancato esame dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere; indici dell’errore compiuto dalla Corte d’appello sono, ad avviso del ricorrente, il fatto che la sentenza impugnata sarebbe “quasi una sentenza fotocopia” della sentenza n. 747/2012 e che nel dispositivo della sentenza è menzionata quale sentenza impugnata la n. 371/2006 emessa dal Tribunale di Mantova, anzichè la n. 372/2006. La tesi del ricorrente non può essere accolta:

– Il ricorso, nell’argomentare che la Corte d’appello avrebbe errato nell’individuare la domanda oggetto del processo, riporta le conclusioni dell’atto di citazione di appello da cui risulta che G.M. aveva chiesto il rigetto integrale “di tutte le domande, eccezioni e conclusioni di parte avversa e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 565/2004”. La Corte d’appello, che le medesime conclusioni ha riportato alle pp. 2-3 della sentenza impugnata e nello svolgimento del processo ha analiticamente descritto l’iter processuale dall’emanazione del decreto ingiuntivo sino alla pronuncia del Tribunale di Mantova di revoca del medesimo (pp. 3-8), per poi ancora riprendere le richieste degli appellanti e dell’appellata a p. 8, ha respinto l’appello di G.M. e degli altri appellanti e confermato la sentenza impugnata, così pronunciandosi sulle conclusioni d’appello di G.M.. Unicamente, la Corte d’appello, che nell’intestazione (p. 2) e nello svolgimento del processo (p. 8) ha correttamente individuato la sentenza impugnata, nel dispositivo ha, per mera svista, indicato la sentenza come 371/06 invece che 372/06.

– Il ricorrente sostiene poi che “le ragioni di fatto e di diritto enunciate nella sentenza appaiono del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum: si dice che non sono dovuti i compensi per il collaudo tecnico, quando sono chiesti compensi relativi al collaudo amministrativo e statico”. L’affermazione non è condivisibile. La Corte d’appello, nell’esaminare i motivi d’appello e nel confermare l’interpretazione dell’art. 2 del disciplinare di incarico data dal giudice di primo grado, parla di collaudo amministrativo e statico, limitandosi (p. 10) a precisare che la “collaudazione statica” è talvolta detta anche tecnica, in questo riprendendo la terminologia dello stesso ricorrente, che, costituendosi in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva sostenuto che “nel disciplinare di incarico erano state previste due diverse voci per il collaudo sia amministrativo che tecnico sicchè in relazione agli impianti spettava un distinto compenso” (p. 4 della sentenza del Tribunale di Mantova n. 372/2006).

– Ancora a conferma del “travisamento” che sarebbe stato posto in essere dalla Corte d’appello, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è “quasi una sentenza fotocopia” di quella n. 747/2012 della medesima Corte d’appello, quest’ultima avente sì ad oggetto onorari per collaudo tecnico degli impianti. L’affermazione è errata: se la pronuncia in oggetto decide l’appello proposto contro la sentenza che revocò il decreto che aveva ingiunto il pagamento di Euro 21.173,12 “per le competenze di collaudo dei lavori relativi al primo stralcio dei lavori di costruzione” dell’ospedale, la pronuncia n. 747/2012 della medesima Corte d’appello decide l’appello proposto contro la sentenza che revocò il decreto che aveva ingiunto il pagamento di Euro 43.686,86 “per le competenze di collaudo dei lavori relativi alla seconda fase di completamento” dell’ospedale ove, come nel caso in esame, ma relativamente alla seconda fase di completamento, si è posta la questione della collaudazione amministrativa e collaudazione statica o tecnica (cfr., in particolare, p. 10 della sentenza n. 747/2012). Il fatto poi che la sentenza davanti a questa Corte impugnata presenti – alle pp. 17-20 – i medesimi argomenti proposti dalla sentenza n. 747/2012 alle pp. 16-19, non rende la sentenza nulla, trattandosi di questioni che si sono poste in ambedue le cause.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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