Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32336 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 13/12/2018), n.32336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6549-2014 proposto da:

B.J.M., M.M.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, V.LE DEI QUATTRO VENTI 162, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DEL CASTELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARLO CANESSA;

– ricorrenti –

C.R., P.G.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER MATTEO

LUCIBELLG;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1392/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

Nel 1998 B.J.M. e M.M.I. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze P.I. perchè fosse accertata la somma da loro dovuta al convenuto per i lavori di straordinaria manutenzione da egli eseguiti nel loro immobile, contestando la congruità delle fatture emesse da P.. Il Tribunale di Firenze decideva condannandoli al pagamento in favore di P. della somma di Lire 38.699.997, oltre IVA e interessi.

B. e M. impugnavano la sentenza; la Corte d’appello di Firenze accoglieva l’impugnazione e, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava C.R. e P.G.F., eredi di P.I., al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 23.131,63, la Corte d’appello accertava che P. aveva eseguito lavori per Lire 48.800.000 su cui andava calcolata VIVA al 2%, che dalla somma comprensiva di IVA dovevano essere detratte Lire 500.000 per difetti delle opere e che i committenti avevano versato Lire 88.875.077, così che gli appellanti avevano un credito di Lire 44.789.077 (Euro 23.131,63).

Avverso la sentenza ricorrevano per cassazione C.R. e P.G.F.; B.J.M. e M.M.I. resistevano con controricorso e facevano valere ricorso incidentale. Questa Corte, con pronuncia n. 26957/2008, ha accolto il secondo (che criticava la sentenza impugnata ritenendola immotivata in punto di IVA attribuita al 2%) e il terzo motivo (che contestava alla sentenza di non aver tenuto conto degli interessi maturati sulle somme dovute a P.) del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando la causa al giudice di merito.

La Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio, ha parzialmente accolto l’appello di B.J.M. e M.M.I., condannandoli a restituire la somma di Euro 20.144,34 a C.R. e P.G.F..

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 12 settembre 2013, n. 1392 B.J.M. e M.M.I. ricorrono per cassazione.

Resistono con controricorso e fanno valere ricorso incidentale C.R. e P.G.F..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso principale di B.J.M. e M.M.I. è basato su tre motivi.

a) Il primo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “vizio logico della motivazione ed errore della sentenza circa un atto decisivo del giudizio sulla quantificazione dell’importo dovuto alla ditta P. alla data della seconda offerta reale (28 gennaio 1987) con conseguente errata determinazione in dispositivo delle somme dovute in restituzione”.

Il motivo non può essere accolto. Esso è inammissibile laddove invoca, in rubrica e nel successivo svolgimento, un parametro – il vizio logico della motivazione – non applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 12 settembre 2013, così che trova applicazione alla fattispecie la formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012); inconferente è poi il richiamo (p. 31 del ricorso) al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 10-15 in quanto si tratta di disposizioni estranee alla fattispecie in esame.

b) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi ed è opportuna una loro trattazione congiunta. Il secondo fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla validità dell’offerta non formale: la Corte d’appello, nella decisione impugnata, si è occupata unicamente dell’offerta reale e della sua qualificazione, mentre i ricorrenti avevano chiesto che il loro appello incidentale venisse accolto anche sotto il profilo dell’offerta ai sensi dell’art. 1220 c.c. Il terzo motivo contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “omesso esame ed omessa motivazione sulle offerte non formali effettuate dal debitore e sul rifiuto del creditore”.

I motivi non possono essere accolti. La Corte di cassazione, nell’accogliere il terzo motivo del ricorso principale ha affermato che gli appellanti – attuali ricorrenti principali – avevano “prospettato l’esistenza di offerte reali da loro fatte all’impresa P.”, così che la Corte d’appello non poteva omettere di valutare il debito per gli interessi ovvero la loro eventuale esclusione in forza della prospettata mora credendi. Coerentemente con il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha esaminato l’offerta reale di Euro 30.000 e valutato legittimo il rifiuto del pagamento in quanto è necessario che l’offerta comprenda la totalità della somma dovuta a titolo di capitale, compresi gli accessori, in ciò seguendo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “ai fini della validità dell’offerta reale ex art. 1208 c.c., è necessario che essa corrisponda alla totalità della somma o delle cose dovute” (Cass. 18483/2014).

Il ricorso principale va pertanto rigettato.

2. Il ricorso incidentale è articolato in un unico motivo che lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” per avere il giudice di rinvio affermato che l’impresa appaltatrice era tenuta ad applicare l’aliquota IVA agevolata del 2%, in luogo di quella del 18%, in quanto era il proprietario-committente che doveva chiedere l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta, indicando all’impresa secondo quali norme la stessa era applicabile e sotto la sua responsabilità.

Il motivo è infondato. Il giudice di rinvio ha – seguendo il dictum di questa Corte che, accogliendo il secondo motivo di ricorso, aveva rilevato come il giudice d’appello avesse del tutto omesso di motivare l’attribuzione dell’IVA nella misura del 2% – argomentato l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2%, affermando che la ditta appaltatrice, che era a conoscenza che l’intervento rientrava tra quelli per i quali era prevista l’IVA agevolata, era tenuta ad applicare l’aliquota del 2%, in quanto – secondo l’orientamento di questa Corte – la “responsabilità di valutare l’assoggettabilità (e la misura della assoggettabilità) di una operazione ad IVA spetta al sostituto di imposta mentre la controparte deve adeguarsi” (Cass. 10538/1997, richiamata dal giudice di rinvio).

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

3. La reciproca soccombenza dei ricorrenti, principali e incidentali, comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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