Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32335 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. II, 13/12/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 13/12/2018), n.32335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3576-2016 proposto da:

FIVESTARPROPERTY AG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARBERINI, 29, presso lo studio dell’avvocato GIULIO POJAGHI

BETTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato REINHARD GEBHARD;

– ricorrente –

contro

THERM TECH SRL IN LIQUIDAZIONE, B.V., DITTA M.G.

DI M.G., IDEACQUA DI D.A. & C SNC, GENERALI

ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 108/2015 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata

il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

La società Fivestarproperty AG proponeva opposizione avverso il decreto con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento di Euro 16.329,78 in favore della società Therm Tech s.r.l. quale saldo delle prestazioni di forniture e servizi per un impianto di riscaldamento e ventilazione da remoto. L’opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo, di condannare la società Therm Tech, anche in solido con le altre imprese – la Therm Tech Technogical Engeneering di V.B., Ideacqua e la ditta M.G., che chiamava tutte in causa – che avevano con essa operato, alla eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati e a risarcire i danni dall’opponente subiti. Un secondo giudizio di opposizione veniva instaurato da Fivestarproperty avverso il decreto con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento di Euro 34.295,77 in favore della ditta M. quale pagamento di due fatture relative all’impianto elettrico realizzato nell’ambito del medesimo progetto di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della società opponente; Fivestarproperty chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della ditta M. alla eliminazione dei vizi e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Verbania, riuniti i due giudizi, con sentenza 25 febbraio 2015, n. 108, ha rigettato le due opposizioni e ogni altra domanda fatta valere da Fivestarproperty e ha dichiarato assorbita la domanda di manleva che era stata fatta valere da Ideacqua nei riguardi di INA Assitalia.

Fivestarproperty ha impugnato la sentenza di fronte alla Corte d’appello di Torino, che – con sentenza del 25 novembre 2015 – ha dichiarato inammissibile l’impugnazione perchè priva di ragionevole probabilità di essere accolta.

Avverso la sentenza del Tribunale di Verbania, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., ricorre per cassazione Fivestarproperty AG.

Gli intimati Therm Tech s.r.l. in liquidazione, B.V., la ditta M.G., Ideacqua s.n.c., Generali Italia s.p.a. (già INA Assitalia s.p.a.) non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Il motivo non può essere accolto. Esso, al di là del richiamo in rubrica alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si sostanzia in una critica alla pronuncia del Tribunale di Verbania “per non avere correttamente valutato gli elementi di prova offerti dall’odierna ricorrente e avere respinto le istanze istruttorie formulate nell’interesse della medesima, in modo particolare la richiesta di ispezione dei luoghi e di consulenza tecnica d’ufficio” (così p. 10 del ricorso), valutazioni queste che spettano al giudice di merito e che questa Corte, anche alla luce dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4 non può sindacare.

b) Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.

Il motivo ripropone, dal punto di vista del rigetto dell’eccezione di inadempimento formulata dalla ricorrente, la critica formulata con il primo motivo alla pronuncia di primo grado per avere ritenuto mancante la prova dell’esistenza di vizi e difetti dell’impianto di riscaldamento e ventilazione e dell’impianto elettrico: anch’esso, pertanto, non può essere accolto.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla si dispone circa le spese del presente giudizio, non essendosi gli intimati difesi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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