Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32335 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23987/2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8

presso lo studio dell’avvocato Cristina Laura Cecchini che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Consuelo Feroci;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Ascoli Piceno;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal cons. Dott. Marco Marulli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.E., cittadino albanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18 ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Ascoli Piceno e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità dell’impugnato decreto per l’omessa traduzione di esso nella lingua del destinatario, non potendo presumersi la conoscenza della lingua italiana; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella pretesa esistenza di un pregresso decreto di espulsione non risultante peraltro dal fascicolo; 3) della violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e L. 30 ottobre 2014, n. 161, art. 5, comma 7 e 7-bis risultando l’impugnata ordinanza affetta da mancata, insufficiente ed erronea motivazione circa i presupposti di adozione del decreto prefettizio e la sussistenza di un pericolo di fuga in capo al ricorrente.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è infondato.

Il GDP ha motivato l’assunto sul punto fondandosi sulla dichiarazione del ricorrente di “parlare e comprendere l’italiano” e sulla considerazione che il ricorrente, giunto in Italia nel 2006, avesse avviato “una propria ditta nel settore edile”, da ciò inferendo che il ricorrente fosse in grado di “comprendere la lingua italiana”.

Vale in senso ostativo ripetere, come ancora di recente fatto da questa Corte che “l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass., Sez. I, 31/01/2019, n. 2953).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Premesso che della sussistenza del pregresso provvedimento espulsivo non dubita neppure lo stesso ricorrente se ad esso si richiama apertamente nella parte narrativa del proprio atto di gravame e che il fatto non è stato affatto ignorato dalla decisione in esame (cfr. la parte conclusiva della motivazione), la circostanza enucleata dal motivo evidenzia una questione nuova che si sottrae al vaglio di questa Corte non essendo stata esaminata in precedenza.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Trattasi di censura che sottopone a critica il ragionamento decisorio occhieggiando, inammissibilmente, alla griglia dei vizi motivazionali perseguibili sotto il vigore del vecchio dettato del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile alla specie ratione temporis.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poichè dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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