Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32334 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 13/12/2018), n.32334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26743-2014 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ISACCO NEWTON,

6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BACCHELLI;

– ricorrente –

contro

ITALGEAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1093/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/11/2013 r.g.n. 181/2010.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 8.11.2013, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede emessa il 10.12.2009, ha dichiarato non dovuta la somma riconosciuta in primo grado a A.M. a titolo di lucro cessante da mancato svolgimento dell’attività di istruttore di tennis, ed ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 10%, condannando la società Italgear S.r.l. a corrispondere al dipendente la somma ulteriore di Euro 12.500,00, determinata equitativamente e comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria;

che avverso tale sentenza A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui Italgear S.r.l. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dai difensori di A.M., avv.ti Giorgio Bacchelli e Massimo Rosati, con contestuale accettazione sottoscritta dal legale rappresentante della Italgear S.r.l., P.U., in data 29.10.2018;

che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio;

che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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