Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32333 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20884-2013 proposto da:

AZIENDA ULSS (OMISSIS) REGIONE VENETO, (ora AZIENDA ULSS N. (OMISSIS)

EUGANEA) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA LEONI, STEFANO CONTI, giusta

atto di costituzione del 10/11/2017;

– ricorrente –

contro

C.S., P.G., M.S.,

D.D.P.M., G.S., MO.GI., nonchè ANAAO ASSOMED,

ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI PER IL VENETO, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo studio

dell’avvocato EUGENIO PICOZZA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO MARIA FRACANZANI, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 758/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/03/2013 r.g.n. 462/2012 + 1.

Fatto

RILEVATO

1. gli odierni controricorrenti, sanitari dipendenti dell’Azienda ULSS (OMISSIS) della Regione Veneto, che esercitavano attività libero professionale presso la stessa in regime di intramoenia, unitamente alla Associazione ANA00 ASSOMED avevano convenuto in giudizio la Azienda innanzi al Tribunale di Padova, per chiedere la declaratoria di illegittimità di ogni trattenuta stipendiale operata dalla resistente a titolo di rimborso dell’IRAP e la condanna della resistente alla restituzione delle somme trattenute per questo titolo, fino alla data della sentenza;

2. il Tribunale accolse la domanda proposta dai dottori C.S., P.G., G.S., D.D.P., M.S. e V.F. e condannò l’Azienda alla restituzione delle somme trattenute a titolo di IRAP sui compensi spettanti per le prestazioni rese in regime intramurario nei limiti della prescrizione quinquennale; respinse la domanda proposta da ANA00 ASSOMED e quella del dott. Mo.Gi.;

1. adita dalla Azienda ULSS (OMISSIS), da ANA00 ASSOMED e dal dott. Mo.Gi., la Corte di Appello di Venezia ha respinto gli appelli proposti dalla Azienda e da ANAO ASSOMED e, in accoglimento dell’appello proposto dal Mo., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di quest’ultimo alla restituzione delle somme trattenute dall’Azienda a titolo di rimborso IRAP per le prestazioni rese nel periodo compreso tra il 6.12.2002 ed il 16.2.2003 ed ha condannato l’Azienda alla restituzione delle somme corrispondenti, da liquidarsi in separato giudizio;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che:

3. la comunicazione proveniente dalla associazione sindacale alla quale aderivano i medici, che agendo in giudizio ne avevano ratificato l’operato, era idonea ad interrompere la prescrizione;

4. l’individuazione dei parametri in base ai quali determinare i costi e le tariffe doveva essere effettuata alla luce dell’art. 13 del Regolamento per la libera professione, che individua una serie di detrazioni e i costi diretti (escluso il costo per il personale), i costi generali, i costi dell’eventuale personale di supporto non inserito nell’equipe;

5. la disposizione regolamentare non conteneva alcun riferimento al rimborso dell’IRAP come parte dei costi che concorrono a determinare le tariffe;

6. l’individuazione dell’IRAP, come parametro che concorre a determinare le tariffe professionali, era illegittima perchè frutto della unilaterale iniziativa dell’Amministrazione che, al di fuori delle procedure previste per la modifica dei regolamenti aziendali, aveva ritenuto di computare questo tributo tra i costi che concorrono a determinare le tariffe e, di conseguenza, i compensi spettanti ai sanitari;

7. i principi affermati nella sentenza n. 8533 del 2012 della Corte di Cassazione confermavano la correttezza della interpretazione del dato normativo di fonte contrattuale;

8. la stessa Azienda aveva individuato l’arco temporale durante il quale l’appellante Mo. aveva svolto l’attività intramuraria e non era contestato che anche nei suoi confronti erano state effettuate le trattenute IRAP;

9. la domanda del Mo. doveva essere qualificata come domanda di condanna generica in applicazione dei principi affermati nelle sentenze di questa Corte nn. 4805 del 2012 e 12650 del 2003;

10. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Azienda ULSS (OMISSIS) della Regione Veneto, oggi Azienda ULSSS n. (OMISSIS) Euganea, affidato a sei motivi, al quale hanno resistito con controricorso C.S., P.G., G.S., D.D.P.M., M.S. e Mo.Gi. e ANAOO ASSOMED i quali hanno anche depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

11. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, art. 2948 c.c., punto 4, art. 1219 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia derivante da omesso-insufficiente esame di documenti decisivi ai fini del giudizio; addebita alla Corte territoriale di avere attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera della ANAO ASSOMED nonostante difettasse la prova della riferibilità della suddetta missiva ai ricorrenti e nonostante la mancanza di allegazioni in ordine alla iscrizione dei medesimi alla citata associazione sindacale nel tempo in cui la lettera era stata scritta; sostiene che l’unico atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla notifica del ricorso di primo grado avvenuta il 28.12.2010, con conseguente estinzione dei crediti azionati in giudizio per il decorso del termine prescrizionale;

12. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione derivante da omesso insufficiente esame dei documenti decisivi ai fini del giudizio; addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato adeguatamente i documenti n. 16 e n. 18 prodotti da essa Azienda e, in particolare, di non avere fatto riferimento alla nota del 9.4.2002 (documento 18) con la quale essa Azienda aveva chiarito che tra i costi dell’Azienda vi era l’IRAP; assume che, in mancanza di tale esame, la Corte territoriale ha interpretato restrittivamente l’art. 15 del Regolamento aziendale;

13. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione derivante da omesso insufficiente esame di documenti decisivi ai fini del giudizio e violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. G), art. 54, comma 1, art. 57, comma 1 del CCNL 8.6.2000 della Dirigenza medica e Veterinaria del SSN; imputa alla Corte territoriale di non avere esplicitato a quali procedure di modifica del Regolamento aziendale aveva inteso riferirsi; assume che l’omesso esame della nota del 9.4.2002 ha viziato il ragionamento della Corte territoriale; deduce che risultava “per tabulas” che il riaddebito dell’IRAP ai medici non incideva sui criteri generali per l’attribuzione dei proventi, da regolarsi in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. G, art. 54, comma 1 e art. 57, comma 1 del CCNL 8.6.2000 Dirigenza medica e sanitaria del SSN e che, di conseguenza, la sua introduzione non richiedeva il rispetto delle procedure dirette alla modifica dei regolamenti aziendali; assume, inoltre, che l’addebito dell’IRAP non costituiva una forma di rivalsa sui medici del relativo costo perchè l’onere economico veniva riversato non sul medico ma sul paziente e che, in conseguenza, la trattenuta era legittima;

14. con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; assume che la Corte territoriale, nel ritenere che l’addebito dell’IRAP costituiva iniziativa unilaterale di essa Azienda in quanto effettuata al di fuori delle procedure dirette alla modifica dei regolamenti aziendali, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perchè ì medici non avevano mai fatto riferimento alla violazione delle norme negoziali collettive o eccepito il mancato rispetto delle procedure da queste previste;

15. con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. e omessa insufficiente motivazione per omesso esame di documenti; assume che, nell’interpretare il regolamento aziendale, frutto della contrattazione collettiva, la Corte territoriale ha omesso di indagare sulla comune intenzione delle parti, evincibile dal loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto; deduce che il regolamento aziendale sulla libera professione, letto alla luce del comportamento delle parti (comunicazione del 9.4.2002) successivo alla sua adozione e antecedente alla sua entrata in vigore, evidenzia la comune volontà negoziale volta ad includere tra i costi anche l’IRAP; imputa alla Corte territoriale di avere violato e falsamente applicato l’art. 1366 c.c. e deduce che l’interpretazione data dalla Corte territoriale al Regolamento è in contrasto con il canone di buona fede perchè determina un ingiusto vantaggio per il medico, in quanto questi finisce per ottenere la restituzione di quanto in realtà è stato addebitato al paziente su concorde volontà delle parti;

16. con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, per avere la Corte di appello accolto la domanda del dott. Mo. pronunciando sentenza di condanna generica in suo favore; assume che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, essa ricorrente aveva contestato che anche nei confronti del Mo. fossero state operate trattenute a titolo IRAP e che questi avesse svolto attività libero professionale intramuraria; deduce di essersi limitata a indicare la data di cessazione dal servizio del Mo. e ad eccepire la prescrizione quinquennale in relazione ai crediti antecedenti il 6.12.2002; sostiene che, in violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ritenuto ha ritenuto raggiunta la prova del fatto costitutivo del diritto sulla scorta della pretesa individuazione del periodo di riferimento ad opera di essa Azienda e della non contestazione circa la sussistenza di trattenute a titolo di IRAP;.

17. il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità;

18. esso è infondato nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, art. 2948 c.c., punto 4, art. 1219 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c.;

19. questa Corte ha ripetutamente affermato che l’intimazione scritta ad adempiere con effetto interruttivo della prescrizione può essere validamente effettuata da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, così come anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda profittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (ex plurimis, Cass.2965/20(OMISSIS), 16151/2015, 7097/2012, 4347/2009);

20. questa Corte ha, inoltre, precisato che l’intimazione ad adempiere fatta da un rappresentante sindacale, il quale dichiari di agire nell’interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. 12624/2007);

21. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati avendo rilevato che i medici aderivano all’associazione sindacale che aveva inviato la comunicazione volta alla rivendicazione delle pretese, poi azionate in giudizio, e che i medesimi ne avevano sostanzialmente ratificato l’operato con il ricorso introduttivo del giudizio;

22. il motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza il vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria “circa punti decisivi della controversia” perchè la censura esorbita dal perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che, nel testo applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 27.3.2013), prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (Cass. SSUU n. 8053 e n. 8054 del 2014);

23. il motivo è inammissibile nella parte in cui la ricorrente, attraverso la dedotta violazione delle norme di legge indicate nella rubrica e di vizi motivazionali, sollecita il riesame del merito della causa (iscrizione dei medici alla associazione sindacale, riferibilità ai medesimi della comunicazione inviata all’Azienda, inammissibile in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);

24. il secondo, il terzo ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in ragione della intima connessione delle censure in ciascuno sviluppate, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza;

25. la Corte territoriale (cfr. punti da 4 a 7 di questa sentenza) ha rilevato che l’art. 13 del Regolamento per la libera professione, che individua i parametri in base ai quali determinare i costi e le tariffe, non contiene alcun riferimento al rimborso IRAP come parte dei costi che concorrono a determinare la tariffe e che tale individuazione fu il frutto della iniziativa unilaterale dell’Amministrazione, la quale, al di fuori delle procedure previste per la modifica dei regolamenti aziendali, aveva ricompreso tra i costi che concorrono a determinare le tariffe anche L’IRAP;

26. la ricorrente, a fronte di dette argomentazioni, imputa alla sentenza vizi motivazionali, sub specie di motivazione omessa e insufficiente (secondo, terzo, quinto motivo), che sono estranei al vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, per quanto già detto “ratione temporis” (Cass. SSUU n. 8053 e n. 8054 del 2014, cfr. punto 22 di questa sentenza);

27. sono infondate le censure che addebitano alla sentenza impugnata la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2, lett. G, art. 54, comma 1 e art. 57, comma 1 del CCNL 8.6.2000 Dirigenza medica e sanitaria del SSN (terzo motivo) e degli artt. 1362 e 1366 c.c. (quinto motivo), fondate essenzialmente sulla nota n. 9.4.2002 (specificata anche come doc. 18);

28. l’art. 4, comma 2, lett. G) del CCNL dell’8.6.2000 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 1998 – 2001 e parte economica biennio 1998 – 1999, con formulazione letterale chiara ed inequivoca riserva alla contrattazione integrativa “la fissazione criteri generali per la definizione dell’atto di cui all’art. 54, comma 1, per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professione intramuraria nonchè per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”, riserva ribadita dall’art. 54, comma 1 e art. 57, comma 1, in termini testuali altrettanto chiari ed inequivoci;

29. la Corte territoriale ha tenuto conto della nota del 9.4.2002, laddove ha evidenziato che l’individuazione dell’IRAP, come parametro che concorre a determinare le tariffe professionali, trovò fonte nella scelta unilaterale aziendale, espressa appunto in detta nota;

30. l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata sulla mancata negoziazione collettiva del nuovo Regolamento è corretto posto che nella nota del 9.4.2002, riprodotta nel ricorso (pgg. 26 e 27) è affermato che “…il testo non è stato ancora esaminato e discusso con le 00.SS del personale del Comparto per cui nel succitato provvedimento è stata fatta riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in esito al confronto con le 00. SS in questione”);

31. le censure che addebitano alla sentenza la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 sono infondate perchè dal comportamento unilaterale della Azienda non può certo trarsi alcun elemento interpretativo utile a ricostruire la comune volontà delle parti, in termini diversi da quelli ricostruiti dalla Corte territoriale;

32. la dedotta violazione dell’art. 1366 c.c. è infondata perchè non risulta chiarita la ragione per le quale la ricostruzione dell’assetto negoziale collettivo contenuta nella sentenza impugnata sia in contrasto con il principio della interpretazione del contratto secondo buona fede, principio che mira ad escludere interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. 6675/2018, 7927/2017);

33. il quarto motivo è infondato in quanto il “thema decidendum” del giudizio era costituito, per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, proprio dalla unilateralità della iniziativa aziendale, tesi alla quale la Azienda in sede di appello aveva opposto le previsioni del Regolamento aziendale, sicchè la questione delle forme e dei modi della modifica di quest’ultimo non poteva non essere esaminata dalla Corte territoriale alla luce della contrattazione collettiva;

34. il sesto motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità;

35. esso è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza la violazione dell’art. 2697 c.c. perchè la Corte territoriale ha valutato le risultanze probatorie acquisite al processo, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis Cass. SSUU 28498/2005; Cass. 13383/2008, 21970/2010), concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice, indipendentemente dalla parte ad iniziativa (o ad istanza) della quale si sono formate;

36. la censura che addebita alla sentenza il vizio di omessa o insufficiente motivazione è inammissibile per quanto osservato nei punti 22 e 26 di questa sentenza e perchè, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., sollecita una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (cfr. punto 23 di questa sentenza);

37. sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va respinto;

38. le spese seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti.

39. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA