Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32333 del 11/12/2019
Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20684/2018 proposto da:
O.O.J., elettivamente domiciliato in Roma presso la
cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Prefettura Di Taranto;
– intimato –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TARANTO depositato il
19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2019 dal cons. Dott. Marco Marulli.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. O.O.J., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Taranto, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18 ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Taranto e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b) e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, comma 6, avendo il decidente provveduto nei riferiti termini in pendenza di una nuova istanza di protezione internazionale presentata dal ricorrente, in ciò configurandosi una causa di improcedibilità speciale che esclude l’irregolarità della permanenza del richiedente nel territorio dello Stato per l’intera durata del procedimento anche alla luce del principio di non refoulement; 2) della violazione della D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 142 avendo il decidente rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio gratuito per difetto della certificazione consolare, malgrado nell’impugnazione del decreto di espulsione l’ammissione fosse disposta ex lege; 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo mancando il decreto impugnato della sottoscrizione del prefetto.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo è inammissibile.
Il Gdp ha rigettato l’allegazione sul punto rilevando che “appare insufficiente la prova della presentazione di altra richiesta di riconoscimento di protezione internazionale, come in atti, basata sul documento “viaggiare sicuri” ed escludendo altresì che la documentazione prodotta fosse “sufficiente” ai fini di valutare la sussistenza del pericolo persecutorio paventato dal ricorrente nel caso di rientro nel paese di origine.
Il motivo, pur deducendo che la circostanza afferente all’avvenuta presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale fosse stata “ampiamente ed esaustivamente documentata”, non soddisfa l’obbligo dell’autosufficienza del ricorso limitandosi il ricorrente a contestare l’assunto argomentativo del decidente senza indicare quali elementi ne rendono incongruo il giudizio di insufficienza dal medesimo espresso e ciò tanto con riferimento agli effetti preclusivi che riguardo alla espulsione si vorrebbero inferire, ad onta di ogni diversa lettura (Cass., Sez. VI-I, 12/11/2018, n. 28860), dal D.Lgs. n. 298 del 1986, art. 10, comma 6, quanto con riferimento all’applicazione del principio di non refoulment.
Ne discende perciò che, in difetto di ogni deduzione al riguardo, la ratio del provvedimento impugnato che si esprime nel reiterato giudizio di insufficienza resta inattaccata e ne preclude perciò la cassazione.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
E’ stabile convincimento di questa Corte che “nel giudizio d’impugnazione del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lo straniero è tenuto a fare ricorso al capo dell’ufficio giudiziario competente, nel caso di specie, il Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, nel termine di giorni venti dalla comunicazione del detto diniego, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170” (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 6068).
Non avendo il ricorrente promosso siffatto giudizio di opposizione, l’odierna impugnazione, in parte qua, proposta omisso medio, sì rivela inammissibile in quanto ha ad oggetto un provvedimento ordinatorio che era reclamabile in via oppositiva nella propria sede di merito.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Ed invero l’operata allegazione è priva di autosufficienza dato che il ricorrente omette di indicare dove e quando abbia provveduto a prospettare al decidente di merito il fatto asseritamente dal medesimo non esaminato.
5. Va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Poichè dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019