Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32331 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7873-2013 proposto da:

D.M.T., M.G.;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, (OMISSIS), UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA,

LICEO SCIENTIFICO STATALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1563/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/12/2012 R.G.N. 2363/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per: improcedibile, in subordine

inammissibile;

udito l’Avvocato Elisabetta Rossi per delega verbale dell’Avvocato

M.G..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 4 dicembre 2012, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da D.M.T. con cui aveva impugnato la decadenza dal servizio comminata dal dirigente scolastico del Liceo Scientifico (OMISSIS) presso cui prestava servizio.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 2 motivi. Non hanno svolto attività difensiva il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Università della Calabria ed il Liceo Scientifico (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Pregiudizialmente deve essere rilevato che il ricorso è stato notificato al Ministero della Pubblica Istruzione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro e l’amministrazione è rimasta intimata.

Tale notifica è nulla atteso che questa Corte ha affermato il principio per cui “in caso di notificazione del ricorso per cassazione affetta da nullità perchè effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione che – senza che sia necessario il rilascio di una nuova procura ha l’effetto di sanare tale nullità impedendo la decadenza dall’impugnazione” (Cass., S.U., n. 4573 del 1998; Cass. n. 15602 del 2006; Cass. n. 9411 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013). Tale orientamento, dopo una pronuncia di segno diverso (Cass. n. 13972 del 2014), è stato successivamente confermato (Cass. SS.UU. n. 22079 del 2014; conf. Cass. n. 608 del 2015).

2. Tuttavia, in relazione all’esigenza di conformazione degli istituti processuali alla garanzia della ragionevole durata del processo, risponde l’orientamento pure affermato da questa Corte, in base al quale si esclude che debba procedersi alla rinnovazione della notificazione (o agli altri adempimenti di cui al citato art. 375 c.p.c., n. 2), tutte le volte in cui il ricorso si appalesi, prima facie, inammissibile o manifestamente infondato, sia nelle ipotesi in cui si debba procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, sia nel caso in cui la notifica del ricorso sia nulla e potrebbe quindi farsi applicazione dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 2723 del 2010; Cass. SS.UU., n 6826 del 2010; Cass. n. 15106 del 2013, concernente una ipotesi di notificazione nulla; oltre che Cass. SS.UU. n. 22079/2014 cit.).

3. Orbene, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, “Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità,… l’esposizione sommaria dei fatti di causa”.

Nell’interpretazione di detta norma le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che la prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. SS. UU. n. 16628 del 2009), censurando anche tecniche espositive dei fatti di causa realizzate mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali (Cass. SS. UU. n. 5698 del 2012).

Nello stesso senso si sono più volte espresse anche le sezioni semplici (Cass. n. 2281 del 2010; Cass. n. 6279 del 2011; Cass. n. 1905 del 2012; Cass. n. 26277 del 2013; Cass. n. 21750 del 2016; più di recente: Cass. n. 5640 del 2018; Cass. n. 13312 del 2018).

Orbene, nella specie il ricorso per cassazione non contiene alcunchè, in punto di “esposizione sommaria dei fatti di causa”, passando dall’intestazione del ricorso e dalla mera individuazione numerica della sentenza impugnata all’illustrazione dei motivi.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ossequio al principio di diritto espresso da Cass. SS.UU. n. 11308 del 2014:

“Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”.

4. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati.

Occorre tuttavia dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in quanto il ricorso per cassazione risulta proposto in data successiva al 30 gennaio 2013.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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