Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3233 del 18/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3233 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 21800-2013 proposto da:
BRUNA FRANCA BRNFNC26R67I480C, SEGRE MASSIMO
SGRMSM59S16L219U, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE
DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO
ROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA
ROSSI giusta procura a margine del controricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

5

Data pubblicazione: 18/02/2016

avverso la decisione n. 976/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di TORINO del 13/03/2013, depositata
il 22/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Adriano Rossi difensore dei ricorrenti che si riporta
agli scritti.

Ric. 2013 n. 21800 sez. MT – uci. 20-01-2016
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTC sezione regionale di Torino ha disatteso il ricorso di Bruna Franca —
ricorso proposto contro la sentenza n.3727/09/1995 della CT di secondo grado
di Torino che aveva solo parzialmente accolto l’appello della parte contribuente
contro la decisione di integrale rigetto adottata da parte della locale CT di primo
grado- ed ha così solo parzialmente modificato l’accertamento contenuto
nell’avviso (notificato il 25.8.1992) concernente INVIM relativa alla vendita
registrata in data 28.9.1990 dell’immobile sito in Corso Vinzaglio n.9 di Torino.
La predetta CTR ha motivato la decisione dichiarando che “la Commissione
Tributaria di secondo grado, con profonda conoscenza dei luoghi, dei tempi e
delle quotazioni immobiliari di mercato all’epoca dei fatti, ha già attributo il
valore verosimile all’immobile in questione”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di
discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi
dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli
art.37 e 39 del DPR n.636/1972 e dell’art.132 cpc) la parte ricorrente si duole
del difetto del requisitò della motivazione nella sentenza impugnata, essendo
questa consistente nella acritica recezione della decisione del grado precedente.
Ricorso n. 21800/2013 R.G.

Pagina 3

letti gli atti depositati,

Il primo motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa
giurisprudenza di questa Corte:” Il riferimento, da parte del giudice d’appello,
alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo
qualora il giudice medesimo, richiamando nella propria pronuncia gli elementi
essenziali di quella esposizione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma

infondate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 835 del 05/02/1980; più di recente Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006).
Nella specie di causa, il difetto di riesame originale della materia è fatto
lampante dalla circostanza che il giudice di appello non ha operato alcun esame
delle censure che sono state proposte dall’appellante società (debitamente
riprodotte nel ricorso introduttivo di questo grado, per rispetto del canone di
autosufficienza del ricorso per cassazione), siccome puntualmente riferite all’iter
logico e valutativo adottato dal giudice di primo grado, ciò che avrebbe dovuto
imporre al giudice di appello non già il generico riesame della questione
prospettata dalla parte contribuente, ma appunto il vaglio delle peculiari ragioni
di doglianza che costituivano l’oggetto del thema decidendum in quel grado di
giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente necessità di rimessione della lite al
giudice di appello, da individuarsi nella CTR Piemonte.
Roma, 10 luglio 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria adesiva alla relazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il
ricorso va accolto;
Ricorso n. 21800/2013 R.G.

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anche di aver esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la
decisione impugnata e rinvia alla CTR Piemonte che, in diversa composizione,
provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Il Pre

te

Cosi deciso in Roma il 20 gennaio 2016

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