Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3233 del 12/02/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 3233 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso 21b68-2008 p:e(7TE53 -LQ (11:
dol
POSTE ITALIANE S.P.A. W71038g055, in
legale rappresentante pro tempore,
elettivamente
domicíliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio
dell’avvocato
FIORILLO
LUIGI,
che
la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2014
contro
87
FERRETTI GIANDOMENICA;
– intimata –
Nonché da:
Data pubblicazione: 12/02/2014
FERRETTI
GIANDOMENICA
C.F.
FRRGDM71S45A488Q,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,
presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI
EMILIO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4117/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/09/2007 r.g.n. 4334/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l’inammissibilità per conciliazione.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
R.G. 21668/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23-5-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma
rigettava la domanda proposta da Giandomenica Ferretti nei confronti della
apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 7-10-1998 al 31-1-1999,
per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994 come integrato dall’acc. az. 259-97 e succ., con le pronunce consequenziali.
La Ferretti proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 20-9-2007, in
accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto
de guo, con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato
“ancora in atto a tutt’oggi”.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque
motivi.
La Ferretti ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale
con un unico motivo, e, da ultimo, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 19-1-2009, ed il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.
Ciò posto, riuniti preliminarmente i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c.., entrambi vanno dichiarati inammissibili.
1
s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese
del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti ex art. 92
c.p.c..
Al riguardo, del resto, non può accogliersi la tesi avanzata in sede di
discussione dal difensore della Ferretti, dovendo comunque provvedersi sulle
spese, non ricorrendo nel caso in esame (in mancanza di una formale rinuncia
al ricorso e di una relativa accettazione) l’ipotesi prevista dall’ultimo comma
dell’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
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saranno definite in coerenza con il presente verbale.
La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Roma 9 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE