Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3233 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3233 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 9929-2017 proposto da:
ULLAH IRFAN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
dieso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controrkorrente

avverso la sentenza n. 1599/2016 della CORTE D’APPELLO) di
CATANZARO, depositata il 12/10/2016;

Data pubblicazione: 09/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame del sig. Irfan

era stato respinto il ricorso del medesimo avverso il diniego di qualsiasi
forma di protezione internazionale da parte della competente
commissione territoriale;
la Corte ha affermato la lacunosità, genericità, scarsa attendibilità,
inverosimiglianza e contraddittorietà del racconto dell’appellante, il
quale aveva riferito che era stato rapinato di tutto il suo denaro da un
gruppo di malviventi; che aveva riconosciuto uno di essi e lo aveva
contattato telefonicamente per farsi restituire il denaro; che dopo
un’ora i malviventi si erano presentati a casa sua e avevano sparato
contro l’abitazione, ripetendo l’azione il giorno successivo; che quindi
si era trasferito con la famiglia presso uno zio, ma i malviventi avevano
attaccato anche l’abitazione di quest’ultimo, sicché egli si era risolto a
lasciare il Pakistan;
ha quindi ritenuto insussistenti, tra l’altro, i presupposti per il
riconoscimento del diritto sia alla protezione sussidiaria, sia alla
protezione umanitaria;
ha precisato, inoltre, che tale insussistenza riguarda anche il
presupposto di cui alla lett. c) dell’art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n.
251, non riscontrandosi nella provincia pakistana di provenienza
dell’appellante, il Punjab, e segnatamente nel distretto di Sarghoda, una
situazione di pericolo grave per la vita o l’incolumità fisica dei civili,
poiché in tali zone gli attentati terroristici e le connesse azioni
repressive delle forze di polizia avevano carattere occasionale e dunque
Ric. 2017 n. 09929 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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Ullah, cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale con cui

non di intensità tale da comportare rischi effettivi per qualsiasi civile ivi
residente, come invece richiesto dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea nella sentenza Elgafaji del 19 febbraio 2009;
il sig. Ullah ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi;
l’amministrazione intimata si è difesa con controricorso;

redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte;

Ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto
decisivo, consistente nella minaccia di danno grave ai sensi della lett. b)
dell’art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, cit.;
il motivo è inammissibile perché né il ricorso, né l’atto di appello
chiariscono in cosa si sarebbe sostanziata, per il ricorrente, la minaccia
di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti;
il secondo motivo, con cui, denunciando violazione di norme di diritto,
si censura il diniego di riconoscimento della protezione sussidiaria in
relazione all’ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007,
cit., è infondato perché la Corte d’appello ha fatto corretta
applicazione dei criteri indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea nella richiamata sentenza

E lgafaji,

avendo dato atto

dettagliatamente degli episodi di violenza terroristica o legati alla
violenza terroristica verificatisi negli anni più recenti nella provincia del
Punjiab e specificamente nel distretto di Sarghoda, da cui proveniva
l’appellante, ricavandone la valutazione del loro carattere occasionale;
il terzo e il quarto motivo, con i quali, denunciando violazione di
norme di diritto, si censura il diniego della protezione umanitaria,
motivato dalla Corte d’appello sul rilievo che dal racconto
dell’appellante «non emergono sufficientemente comprovati fatti o
Ric. 2017 n. 09929 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia

accadimenti che costituiscono motivi umanitari di tutela, tali da
giustificare la misura invocata», sono inammissibili perché neppure nel
ricorso viene spiegato per quale ragione dal racconto del ricorrente
emergerebbero ragioni umanitarie di protezione nei suoi confronti;
il ricorso va in conclusione respinto;

soccombenza;

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,
in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in C 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 %, alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara
la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la

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