Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32328 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23267/2018 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato per legge in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Roma, con decreto n. 9146/2018 pubblicato il 27 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da K.I., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha dichiarato di essere di etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS), di essere stato ingiustamente denunciato alla polizia dalla matrigna per l’uccisione di un fratellastro con il quale aveva litigato, di non essere stato creduto dalla polizia in merito alla propria estraneità al fatto, di essere quindi fuggito dal Paese e di avere appreso che, nel frattempo, era stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura;

b) la Commissione ha ritenuto i fatti esposti poco credibili e comunque ha rilevato come essi rientrassero nella giustizia privata interna e fossero, quindi, esclusi da ogni forma di protezione internazionale;

c) in particolare, non solo non può essere riconosciuto lo status di rifugiato ma la fragilità del racconto non consente di affermare l’esistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in quanto non appare verosimile che, in mancanza di prove a proprio carico, il ricorrente rischi una condanna ingiusta sulla sola base dei sospetti avanzati dalla matrigna, come ha già sottolineato la Commissione territoriale;

d) deve anche escludersi la sussistenza di una situazione quale quella prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avuto riguardo sia alla condizione soggettiva del ricorrente sia a quella del Ghana, paese nel quale il sistema giudiziario e le forze di polizia assicurano un livello di tutela dei diritti superiore alla media dei Paesi della medesima zona dell’Africa occidentale, mentre in ambito internazionale viene valutata in senso positivo l’attività del Governo di repressione sia degli illeciti commessi dagli aderenti ai culti tradizionali sia delle possibili violazioni di diritti umani derivanti dagli abusi delle forze dell’ordine;

f) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute che consentano di accordare la protezione umanitaria;

3. il ricorso di K.I. domanda la cassazione del decreto per due motivi;

4. il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria di cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed errata applicazione sia del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, “non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario” sia dello stesso D.Lgs. n. 286 cit., art. 19 “che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese d’origine o che vi possa correre gravi rischi”, con omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3 CEDU. Si sostiene che, alla luce della situazione socio-economica del Paese di provenienza e dei conseguenti obblighi internazionali e costituzionali assunti dall’Italia di garantire un livello di vita dignitoso e la tutela della persona, la concessione della protezione umanitaria è una misura idonea ad assicurare al ricorrente un adeguato livello di vita per sè e per la propria famiglia mentre, nel Paese d’origine, il ricorrente si troverebbe in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale. Inoltre, la prova della situazione di vulnerabilità del ricorrente e della inadeguatezza delle sue condizioni di vita sarebbe in re ipsa.

Esame delle censure.

2. il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte;

3. il primo motivo è inammissibile in quanto con esso si contesta il mancato riconoscimento al ricorrente della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), muovendosi dal presupposto secondo cui per la protezione sussidiaria sarebbe sufficiente la generale situazione critica del Paese d’origine, come risulterebbe dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia UE;

3.1. in primo luogo va precisato che tale premessa non è condivisibile, in quanto è stato, al riguardo, specificato che, come precisato dalla Corte di Giustizia UE (nelle sentenze 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30 e nella sentenza della Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36), i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definire come “danno grave” (v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE) agli affetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e, in particolare, la disposizione di cui alla lett. c) di esso, su cui nella sostanza si appuntano le censure del ricorrente;

3.2. comunque, le censure proposte si limitano a fare generico riferimento alla situazione di vita in Ghana, senza tuttavia confutare – in conformità con il principio di specificità dei motivi dei ricorso per cassazione – la ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento dell’affermata mancanza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

3.3. ne deriva che nel presente motivo si esprime, nella sostanza, un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa in materia di protezione sussidiaria e si invoca inammissibilmente un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

3.4. di qui l’inammissibilità del primo motivo, in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035), quale si verifica nella specie;

4. per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito del primo motivo è inammissibile anche il secondo motivo, perchè – mutatis mutandis – in questo caso si contesta il mancato riconoscimento al ricorrente della protezione umanitaria con censure del tutto generiche, che non lambiscono la relativa ratio decidendi e che quindi, nel loro insieme, finiscono con esprimere un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa rispetto a quello effettuato dal Tribunale, di per sè inammissibile e comunque incompatibile con la deduzione del vizio di violazione di legge;

Conclusioni.

5. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

7. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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