Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32326 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2018, (ud. 05/12/2017, dep. 13/12/2018), n.32326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21348-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO SEBASTIANI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/05/2013 R.G.N. 361/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANNA MARIA URSINO per delega verbale avv. Sebastiano

Saverio;

udito l’avvocato NICOLA ZAMPIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte territoriale di Venezia, con sentenza depositata in data 20.5.2013, respingeva l’appello interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di C.B., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto, per quanto di ragione, il ricorso con il quale il lavoratore, dipendente della società, assumendo di avere svolto mansioni corrispondenti alla qualifica superiore di Quadro di 2^ livello, almeno dal gennaio 1995, chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto al corrispondente inquadramento dal 26.5.1995, data alla quale risultava scaduto il termine di sei mesi previsto dalla contrattazione collettiva per l’acquisizione della qualifica superiore in caso di espletamento di mansioni superiori, con la condanna della società alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A. articolando un motivo contenente più censure, cui ha resistito il C. con controricorso.

Il lavoratore ha, altresì, comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato si deduce la violazione e falsa applicazione del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A., dell’Accordo Collettivo Integrativo 23.11.1995 e del CCNL 11.1.2001 in relazione all’art. 2103 c.c., alla L. n. 797 del 1981 ed al D.M. 5 agosto 1982, n. 4584, ed in particolare, si lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero fatto errata applicazione delle norme collettive contenute nel citato Accordo, integrativo del CCNL 26.11.1994, ripreso dal successivo CCNL 11.1.2001, avendo ritenuto che “l’Accordo Integrativo 23.5.1995 individuava quali profili professionali propri dell’Area Operativa gli operai specializzati e il personale che si occupa di installazione e manutenzione di apparecchiature” e che “effettivamente sussiste omogeneità tra le previsioni della 6^ qualifica dell’Area Operativa, valorizzata dall’appellante”, senza considerare che, con il primo CCNL di diritto privato per il personale di Poste Italiane S.p.A., stipulato il 26.11.1994, le ex otto categorie professionali del pregresso ordinamento del personale di Poste contemplate nella L. n. 797 del 1981 e nel D.M. n. 4584 del 1982 sono state ricompattate in sole quattro nuove Aree funzionali di inquadramento: Area di base; Area Operativa; Area Quadri di secondo livello (Q2); Area Quadri di primo livello (Q1). Pertanto, secondo la prospettazione della società ricorrente, l’Accordo Integrativo avrebbe “compattato”, ai fini della confluenza nell’Area Operativa, le mansioni rientranti nelle categorie 6, 5 e 4; della qual cosa, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione della parte ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero omesso il procedimento logico-giuridico c.d. trifasico, ritenuto necessario, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, per il corretto inquadramento del lavoratore; non avrebbero, cioè, accertato quali attività lavorative svolgesse in concreto il dipendente, non avrebbero proceduto all’individuazione delle qualifiche previste dal CCNL e non avrebbero operato il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali individuate nella seconda; ed infine, non avrebbero considerato che le mansioni svolte dal C., di referente del settore fonia per il (OMISSIS), “non appaiono in alcun modo riconducibili alla declaratoria dell’Area Quadri di secondo livello”.

1.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento; ed invero, i giudici di seconda istanza sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità, uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 20114/2017; 17163/2016; 8589/2015): l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi. E, sulla scorta degli elementi probatori emersi in prima istanza – in base ai quali il giudice di primo grado ha riconosciuto lo svolgimento, di fatto, da parte della C., di mansioni riconducibili all’Area quadri di 2^ livello, dal settembre 1997, ed ha, per l’effetto, dichiarato il diritto dello stesso all’inquadramento nella suddetta Area dall’1.1.1998, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate dal 13.4.2002 (essendo intervenuta la prescrizione quinquennale relativamente a quelle maturate prima di tale data), oltre accessori come per legge, la Corte di Appello, facendo proprio il ragionamento del primo giudice, ha motivatamente respinto il gravame interposto dalla società.

E’, altresì, da rilevare che il primo giudice, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, aveva confrontato, altresì, le declaratorie contrattuali relative all’Area Operativa (art. 43 del CCNL 26.11.1994) ed all’Area Quadri di 2 livello (art. 44 dello stesso CCNL), nella sua articolazione nei due settori operativo gestionale ed operativo tecnico prevista nell’Accordo Integrativo del 1995, individuandone il discrimen, consistente nel requisito di specializzazione dell’attività tecnica di manutenzione rispetto all’attività di mera manutenzione propria dell’Area Operativa.

Ed è noto che l’accertamento della natura delle mansioni svolte, in concreto, dal lavoratore attiene ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, ove sia sorretto, come nel caso di specie, da motivazione corretta dal punto di vista logico-giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 12564/2014; 27197/2011; 28284/2009). Infine, è da sottolineare che, rettamente, i giudici di merito hanno considerato del tutto irrilevanti, con riferimento alla fattispecie, le declaratorie contenute nel D.M. 5 agosto 1982, dovendosi, all’evidenza, valutare la correttezza dell’inquadramento del lavoratore di cui si tratta in base alle disposizioni vigenti all’epoca in cui sono state svolte le mansioni in relazione alle quali il medesimo ha richiesto l’inquadramento nel livello superiore.

Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

2. Le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore del C., avv. Nicola Zampieri, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza.

3. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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