Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32325 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2018, (ud. 28/11/2017, dep. 13/12/2018), n.32325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20006-2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

AMEDEO N. 221, presso la SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL-COMUNICAZIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 767/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/07/2013 R.G.N. 330/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 9.7.2013 la Corte di Appello di Bologna, riformando la pronunzia del Tribunale della stessa sede emessa in data 15.10.2009, ha respinto la domanda di M.G. diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane S.p.A., ai sensi DEL D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, relativamente al periodo 1.4.2005-30.6.2005, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e trasporto, presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dall’1.4.2005 al 30.6.2005”, la condanna della società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a corrispondergli le retribuzioni dovute;

che avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso per cassazione si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè la contraddittoria, erronea ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ed in particolare, si assume che la Corte di merito, laddove ha ritenuto provata la ragione sostitutiva posta a fondamento dell’assunzione del ricorrente, avrebbe violato il disposto dell’art. 115 c.p.c., perchè avrebbe fondato la decisione su una circostanza di fatto del tutto generica e su una prova insufficiente quale il deposito dei Modelli 70/P afferenti alle presenze dell’ufficio in cui il M. ha prestato la sua attività, senza motivare circa le ragioni per le quali non abbia ritenuto necessario acquisire il libro matricola;

che il mezzo di impugnazione è inammissibile per una pluralità di ragioni: invero, pur senza soffermarsi sulla contemporanea e generica proposizione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, senza il rispetto del canone della specificità dei motivi (cfr., in proposito, Cass., S.U., nn. 17931/2013, 26242/2014), è da rilevare che le stesse appaiono finalizzate ad ottenere una nuova valutazione delle prove, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 14541/2014; 21165/2013; 19443/2011);

che, inoltre, manca nella prospettazione del ricorrente la focalizzazione del momento di conflitto, rispetto a tali generiche doglianze, dell’accertamento che la Corte di Appello ha, in concreto, operato all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011), peraltro del tutto in linea con i prevalenti, ed ormai consolidati, arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. nn. 8286/2012; 1577/2010; 1576/2010) – e conformemente ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009 -, alla stregua dei quali, “in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; ed in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi (quali l’ambito territoriale di riferimento; il luogo della prestazione lavorativa; le mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto; il periodo di riferimento: cfr. Cass. nn. 1605/2016; 182/2016) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 1928/2014; 13239/2012; 8966/2012; 27052/2011; 4267/2011); elementi tutti che i giudici di seconda istanza hanno motivatamente reputato delibati attraverso la puntuale documentazione fornita dalla società (v., in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);

che, d’altro canto, la doglianza relativa al dedotto vizio di motivazione attiene ad una questione (la ragione per cui la Corte di merito ha ritenuto che i Modelli 70/P prodotti da Poste Italiane S.p.A. fossero idonei a dimostrare la legittimità, nella fattispecie, della stipula di un contratto a tempo determinato), riguardo alla quale il ricorrente non specifica se sia stata ritualmente introdotta in prima istanza e riproposta in appello; e, dunque, la stessa appare nuova nel presente giudizio;

che, infine, la medesima doglianza è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso di specie, ratione temporis, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 9.7.2013: ed invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (v, tra le altre, Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”;

che, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, come si è sottolineato, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue, e scevre da vizi, in ordine all’accertamento della legittimità dell’apposizione del termine al contratto di cui si tratta;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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