Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32325 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22971/2018 proposto da:

J.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32

presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato per legge in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Roma, con decreto n. 9196/2018 del 28 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da J.D., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha dichiarato di essere originario dell'(OMISSIS) e di essersi trasferito a Jos, nel Plateau State, per ragioni lavorative; di essere di etnia (OMISSIS) e di religione cristiana pentacostale; di aver lasciato il proprio Paese perchè la sua ragazza, frequenta tata clandestinamente perchè promessa sposa ad un altro uomo, era rimasta incinta ed era morta durante l’intervento dell’aborto deciso in autonomia sicchè i familiari della ragazza lo avevano accusato di averne provocato il decesso e lo avevano minacciato di morte; ha aggiunto di essere passato per la Libia dove ha svolto vari lavori e di essersi imbarcato per l’Italia perchè la situazione della Libia non era sicura;

b) la Commissione territoriale ha ritenuto non credibile, perchè incoerente, il racconto del richiedente, a ciò può aggiungersi che si tratta di un racconto non corroborato da alcun riscontro e che le vicende narrate essendo di natura privata sono estranee al sistema della protezione internazionale;

c) comunque le circostanze riportate non consentono comunque di concedere lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria in quanto in (OMISSIS) non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato;

d) in particolare, per lo status di rifugiato non risulta oggettivamente dimostrata la dedotta correlazione dell’espatrio con persecuzioni quali previste dalla Convenzione di Ginevra, mentre deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, avuto riguardo sia alla condizione soggettiva del ricorrente sia a quella della regione di origine;

e) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute che consentano di accordare la protezione umanitaria;

3. il ricorso di J.D. domanda la cassazione del suddetto decreto per cinque motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

1. il ricorso è articolato in cinque motivi;

2. con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e in relazione alla direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio, lamentandosi il mancato esercizio del ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, previsto dalla normativa richiamata;

3. con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese di origine;

3.1. in particolare si sostiene che la situazione dell'(OMISSIS) in Nigeria è grave, pericolosa e critica, come risulta dai maggiori organi di stampa, dal sito ufficiale del Ministero degli Esteri e dalla costante giurisprudenza di merito;

3.2. il Tribunale non ha fatto alcun preciso riferimento a questa situazione e non ha valutato in modo adeguato la situazione del Paese di origine, caratterizzata da conflitti che riguardano anche la regione di provenienza del ricorrente;

4. con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria di cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine;

5. con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza dare rilevo all’alto livello di inserimento sociale del richiedente in Italia;

6. con il quinto motivo si propone, in riferimento agli artt. 3,24,111 e 113 Cost., eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6 convertito dalla L. n. 46 del 2017, in riferimento alla disposta abolizione del grado di appello nei giudizi in materia di protezione internazionale;

Esame dei motivi.

7. l’esame dei motivi di censura porta al rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

8. il primo motivo va dichiarato inammissibile;

8.1. infatti – anche se si supera il profilo di inammissibilità derivante dalla omessa indicazione delle norme di diritto che si assumono violate (richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4), ritenendo identificabile il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente (Cass. 5 maggio 1995, n. 4923; Cass. 16 gennaio 1996, n. 302; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1430; Cass. 8 novembre 2002, n. 15713) – comunque, al di là del formale (e generico) richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del motivo, tutte le censure esprimono un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e invocano, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

8.8. di qui l’inammissibilità del primo motivo, in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

9. anche il secondo motivo è inammissibile in quanto, nella sostanza, le censure con esso proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito delle dichiarazioni rese dall’interessato alla Commissione territoriale e delle allegazioni probatorie relative alla situazione del Paese d’origine;

9.1. si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Tribunale, che come tale è di per sè inammissibile, rimanendo oggi censurabile l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente e qui applicabile;

9.2. in particolare, in base al testo dell’indicata disposizione successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – qui applicabile ratione temporis – il vizio di motivazione è denunciabile in sede di legittimità solo quando riguardi una ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito la cui erroneità determini una motivazione del tutto omessa (in tutto o in parte), ovvero affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Tali ultime evenienze qui non si verificano nè vengono ritualmente denunciate;

10. pure il terzo motivo è inammissibile in quanto con esso si contesta il mancato riconoscimento al ricorrente della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), muovendosi dal presupposto secondo cui per la protezione sussidiaria sarebbe sufficiente la generale situazione critica del Paese d’origine, come risulterebbe dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia UE;

10.1. in primo luogo va precisato che tale premessa non è condivisibile, in quanto è stato, al riguardo, specificato che, come precisato dalla Corte di Giustizia UE (nelle sentenze 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30 e nella sentenza della Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36), i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definire come “danno grave” (v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE) agli affetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e, in particolare, la disposizione di cui alla lett. c) di esso, su cui nella sostanza si appuntano le censure del ricorrente;

10.2. comunque, le censure proposte si limitano a fare generico riferimento alla ipotetica condizione di “disertore” del ricorrente (di cui si denuncia la omessa considerazione) senza tuttavia confutare – in conformità con il principio di specificità dei motivi dei ricorso per cassazione – la ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento dell’affermata mancanza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

10.3. ne deriva che risulta che nel presente motivo si esprime, nella sostanza, un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa in materia di protezione sussidiaria e si invoca inammissibilmente un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

10.4. di qui l’inammissibilità del terzo motivo, essendo estranea, come si è detto, alla denuncia del vizio di violazione di norme di diritto ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035), quale si verifica nella specie;

10.5. nè va omesso di rilevare che nel ricorso non viene contestata la statuizione del Tribunale secondo cui le vicende narrate essendo di natura privata sono estranee al sistema della protezione internazionale, statuizione che è conforme alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, comunque con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (tra le altre: Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758);

10.6. ne deriva che la suindicata statuizione – basata su un accertamento di fatto non ritualmente contraddetto – è idonea di per sè a giustificare la contestata decisione di rigetto di ogni forma di protezione internazionale;

10.7. pertanto, la relativa omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure sul punto, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

11. per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito del terzo motivo è inammissibile anche il quarto motivo, perchè – mutatis mutandis – in questo caso si contesta il mancato riconoscimento al ricorrente della protezione umanitaria con censure del tutto generiche, che non lambiscono la relativa ratio decidendi e che quindi, nel loro insieme, finiscono con esprimere un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa rispetto a quello effettuato dal Tribunale, di per sè inammissibile e comunque incompatibile con la deduzione del vizio di violazione di legge;

12. il quinto motivo – con il quale si prospetta una questione di legittimità costituzionale della norma che ha stabilito l’abolizione del grado di appello nei giudizi in materia di protezione internazionale – non è da accogliere per varie ragioni;

12.1. in primo luogo deve essere precisato che un’eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come “motivo di ricorso per cassazione” perchè la mancata promozione dell’incidente di costituzionalità non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte;

12.2. infatti, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406);

12.3. peraltro, nella specie, la “sollecitazione” contenuta nel ricorso sul punto non può essere accolta per la principale ragione secondo cui l’inammissibilità di tutti i motivi scrutinati rende la prospettata questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza ai fini della decisione (Cass. 26 giugno 2019, n. 17143);

12.4. comunque, va ricordato che, secondo un orientamento già espresso da questa Corte e condiviso dal Collegio, è stata considerata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento a parametri analoghi a quelli qui invocati, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6 convertito dalla L. n. 46 del 2017, con riguardo alla disposta abolizione del grado di appello nei giudizi in materia di protezione internazionale e, in particolare, “nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile”, essendosi sottolineato che: a) si tratta di una innovazione necessaria a soddisfare esigenze di celerità; b) non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado; c) il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700; Cass. 5 novembre 2018, n. 28119 e Cass. 30 maggio 2019, n. 14821);

Conclusioni.

13. in sintesi, il ricorso deve essere respinto;

14. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in quanto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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