Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32324 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2018, (ud. 28/11/2017, dep. 13/12/2018), n.32324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15360-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 256/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 21/08/2013 R.G.N. 410/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza pubblicata in data 21.8.2013 la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronunzia del Tribunale di Taranto, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto, stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e P.V., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 relativamente al periodo 1.10.2004-15.1.2005, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), nel periodo dall’1.10.2004 al 15.9.2005”, e la società era stata condannata a riammettere in servizio il lavoratore; che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo ulteriormente illustrato da memoria; che il P. è rimasto intimato;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso per cassazione si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e si assume che la decisione della Corte di merito, nella parte in cui ha reputato generica la causale del contratto, sarebbe frutto di un’errata interpretazione della disciplina prevista nel D.Lgs. n. 368 del 2001 e delle sentenze della Suprema Corte nn. 1576 e 1577 del 2010, non avendo tenuto conto del principio enunciato nelle citate sentenze e, cioè, del fatto che “il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato”; si deduce, altresì, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un evidente errore di motivazione, causato dalla mancata valutazione di tutti gli elementi di prova emersi a favore della società e contenuti “nei precedenti scritti difensivi”; si lamenta, inoltre, che i giudici di seconda istanza, avendo ritenuto che Poste Italiane S.p.A. non avesse compiutamente ottemperato all’onere probatorio circa la specificazione della causale apposta al contratto di cui si tratta, non avessero “provveduto essi stessi alla ricerca della prova”;

che il motivo è inammissibile: deve al riguardo premettersi, alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. nn. 8286/2012; 1577/2010; 1576/2010) – ed in linea con i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009 -, che, in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi (quali l’ambito territoriale di riferimento; il luogo della prestazione lavorativa; le mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto; il periodo di riferimento: cfr. Cass. nn. 1605/2016; 182/2016) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 1928/2014; 13239/2012; 8966/2012; 27052/2011; 4267/2011);

che, per quanto di seguito specificato, nella decisione oggetto del presente giudizio si è fatto corretta applicazione dei principi innanzi enunciati;

che la contestazione della società ricorrente circa la pretesa erronea valutazione delle prove da parte della Corte di Appello, sia pure in connessione con la pretesa violazione di norme di legge – palesemente tesa a sollecitare un nuovo esame del merito, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 25044/2015; 14541/2014) – risulta superata dalla congrua e logica motivazione con la quale è stato dato conto della impossibilità, nel caso di specie, di controllare in concreto l’effettività delle esigenze sostitutive sulla base delle allegazioni della società, in cui si rinviene solo un mero richiamo alle generiche declaratorie contenute nella legge di riferimento;

che, per ciò che, più in particolare, attiene alla mancata attivazione, da parte dei giudici di secondo grado, dei poteri officiosi finalizzati ad acquisire altre prove atte a delibare la specificità della causale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, che in appello possono trovare ingresso prove nuove solo nel caso in cui, senza alterare il regime delle preclusioni, siano ritenute dalla Corte indispensabili ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel giudizio di primo grado (cfr., tra le molte, Cass. n. 1370/2013), ed altresì che “la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione”, con la conseguenza che “il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione ed il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (v. Cass. nn. 24188/2013; 22305/2007; 2379/2007);

che condivisibilmente, a parere del Collegio, i giudici di seconda istanza non hanno disposto l’acquisizione di nuove prove nel processo, in quanto le risultanze di causa non hanno offerto significativi dati di indagine atti a giustificare l’ammissione di nuove prove, posto che, nella motivazione censurata, si osserva che “correttamente il primo Giudice ha escluso ogni collegamento fra la motivazione dell’assunzione allegata dall’odierna appellante e lo svolgimento, in fatto, della vicenda contrattuale dedotta in giudizio, essendo rimasto indimostrato che il contratto sottoscritto dall’appellato rispondesse effettivamente alla necessità di sopperire alle assenze del titolare o dei titolari in servizio presso l’ufficio di assegnazione”;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo il P. svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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