Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32323 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2018, (ud. 28/11/2017, dep. 13/12/2018), n.32323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5760-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

Nonchè da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8333/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/03/2013 R.G.N. 5338/2009.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata in data 1.3.2013, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di P.G., avverso la pronunzia emessa in data 22.5.2008 dal Tribunale della stessa sede – con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto, stipulato inter partes, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 relativamente al periodo 1.7.2004-31.8.2004, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di trasporto e movimentazione carichi, presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), assente nel periodo dall’1.7.2004 al 31.8.2004” -, ha condannato la società al pagamento, in favore del P., dell’indennità risarcitoria ex art. 32 della I. n. 183 del 2010, nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 31.8.2004;

che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che il P. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale articolando tre motivi;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso per cassazione si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 1362 c.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si assume che la decisione della Corte territoriale sarebbe inficiata da un evidente error in iudicando, nella parte in cui ha reputato generica la causale del contratto, essendo tale affermazione frutto di un’errata interpretazione della disciplina prevista nel D.Lgs. n. 368 del 2001 e delle sentenze della Suprema Corte nn. 1576 e 1577 del 2010, per non avere tenuto conto del principio enunciato nelle citate sentenze e, cioè, del fatto che “il concetto di specificità risente di un certo grado di elasticità e deve, pertanto, essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato”; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 253,420 e 421 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero violato le predette norme per non avere integrato il quadro probatorio delineatosi, facendo uso dei poteri istruttori loro conferiti dalla legge, al fine di accertare la verità dei fatti; 3) la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte distrettuale erroneamente condannato la società alla corresponsione di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta dal lavoratore prima della scadenza del termine del contratto, nonchè agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, senza considerare, per quanto attiene alla quantificazione dell’indennità, che nulla controparte ha evidenziato in merito alla propria condizione lavorativa, e, per quanto attiene agli accessori, che l’applicazione dell’art. 429 c.p.c., nei termini espressi dalla Corte territoriale, avrebbe quale effetto di snaturare l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 del suo carattere “omnicomprensivo”, dovendosi la stessa ritenere “adeguata a realizzare un equilibrato componimento di contrapposti interessi, in quanto al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque” (v. Corte Cost., sentenza n. 303/2011);

che con il ricorso incidentale il P. deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e si duole del fatto che la Corte di Appello abbia applicato, nella fattispecie, lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 ed abbia, quindi, ridotto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, “contenendolo in appena quattro mensilità”, senza considerare che la società non aveva svolto alcun motivo di appello avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni in favore del ricorrente; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità parziale della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c.; ed in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c., avendo, la Corte territoriale, a parere del P., commesso un grave errore di rito non avendo preso atto del passaggio in giudicato della sentenza in ordine alla statuizione circa le retribuzioni da corrispondere al lavoratore; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 per avere la Corte di merito errato nell’applicare la decorrenza degli accessori sull’indennità de qua (si veda, in proposito, quanto meglio specificato alle pagg. 10 e 11 della memoria);

che il primo motivo del ricorso principale non è meritevole di accoglimento: invero, alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 1577/2010; 1576/2010) -ed in linea con i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009-, in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi (quali l’ambito territoriale di riferimento; il luogo della prestazione lavorativa; le mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto; il periodo di riferimento: cfr. Cass. nn. 1605/2016; 182/2016) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 1928/2014; 13239/2012; 8966/2012; 27052/2011; 4267/2011);

che, nella fattispecie, con apprezzamento in fatto condivisibile, è stata ritenuta dai giudici di seconda istanza l’assenza di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti, in quanto detta clausola non distingueva, circa il numero totale delle assenze, tra i settori di trasporto, smistamento e recapito e gli altri servizi del Polo Corrispondenza Lazio, e non erano precisati i motivi delle assenze nè le esatte mansioni;

che il secondo motivo è altresì destituito di fondamento: ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, che in appello possono trovare ingresso prove nuove solo nel caso in cui, senza alterare il regime delle preclusioni, siano ritenute dalla Corte indispensabili ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel giudizio di primo grado (cfr., tra le molte, Cass. n. 1370/2013), ed altresì che “la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione”, con la conseguenza che “il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione ed il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (v. Cass. nn. 24188/2013; 22305/2007; 2379/2007); che, pertanto, condivisibilmente, i giudici di seconda istanza non hanno reputato che fosse indispensabile disporre l’acquisizione di nuove prove nel processo, in considerazione anche della genericità dei capitoli di prova articolati e della mancanza di idonee prove documentali in ordine alla reale sussistenza delle ragioni sostitutive (cfr., al riguardo, Cass. nn. 24188/2013; 1370/2013; 22305/2007; 2379/2007);

che il terzo motivo non è fondato, avendo i giudici di secondo grado analiticamente e correttamente argomentato in ordine alla quantificazione della misura dell’indennità da erogare al P. ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 (v. pag. 5 della sentenza impugnata); che, inoltre, alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. nn. 3062/2016; 3027/2014), diversamente da quanto prospettato dalla società, il carattere “omnicomprensivo” della predetta indennità non esclude che al lavoratore spettino anche gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla stessa, in quanto essa “rappresenta il ristoro… dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto. Dalla natura, poi, di liquidazione forfetaria e omnicomprensiva del danno relativo al detto periodo consegue altresì che gli accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, sono dovuti a decorrere dalla detta sentenza, che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa” (Cass. n. 3027/2014, cit.);

che i primi due motivi del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono da respingere, in considerazione del fatto che nessuna acquiescenza può ravvisarsi (cfr., al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 13293/2014; 7207/2005) nel comportamento della società in ordine al punto della sentenza che ha quantificato le somme da corrispondere al ricorrente, posto che con il terzo motivo del ricorso principale Poste Italiane S.p.A. si duole del fatto che la misura dell’indennità sia stata quantificata in 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, anzichè in quella minima di 2,5 mensilità e, come rilevato dai giudici di seconda istanza (v. pag. 3 della sentenza impugnata), “non si è formato giudicato sulla statuizione risarcitoria adottata nella sentenza di primo grado, in quanto l’appellante ha svolto motivo di gravame anche in ordine a tale capo di condanna (cfr. pag. 7 dell’atto di appello); inoltre la società, all’udienza del 13 maggio 2011, ha invocato l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,…”;

che risulta, pertanto, corretta l’applicazione dello ius superveniens atteso che, come chiarito da Cass., S. U., n. 21691/2016, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione dì disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive, e quindi applicabili al rapporto dedotto, atteso che non si richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico e che relativamente al capo della sentenza, con il quale erano state regolate le conseguenze risarcitorie, non si fosse formato alcun giudicato; che è, invece, da accogliere il terzo motivo del ricorso incidentale (ulteriormente specificato, come innanzi osservato, alle pagg. 10 e 11 della memoria), dovendosi fare decorrere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla pronunzia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (nella fattispecie, dalla data della decisione di primo grado: cfr. Cass. nn. 3062/2016; 3027/2014, citt.) e non dalla data della illegittima estromissione dalla società, come ha disposto la Corte di Appello;

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, respinti gli altri;

che, decidendo nel merito, poichè ricorrono i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., va dichiarato che gli accessori sull’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 sono da riconoscersi a decorrere dalla data della pronunzia giudiziaria di primo grado;

che, dato l’esito dei giudizi, vanno confermate le spese dei gradi di merito e compensate quelle del giudizio di legittimità; che, sempre con riguardo all’esito del presente giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativamente al ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale, rigettati gli altri, e, decidendo nel merito, riconosce gli accessori sull’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 dalla data della sentenza di 1 grado. Conferma le spese dei gradi di merito e compensa quelle del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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