Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3232 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3232 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la medesima
sentenza (art. 335 cpc).
2. Il contratto dedotto in giudizio venne concluso per “esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso, quale condizione della
trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della
graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione
di nuovi setvizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e

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Data pubblicazione: 12/02/2014

8 CCNL 1994, come integrato dall’accordo del 25.9.1997.
Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di legge e di
contratto collettivo, la ricorrente principale si duole che la Corte
territoriale non abbia ritenuto che, per poter legittimamente apporre
un termine al contratto di lavoro, la parte datoriale avrebbe dovuto
provare il nesso causale diretto fra l’assunzione di essa ricorrente e
l’introduzione di novi processi produttivi con la sperimentazione di
nuovi servizi.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di legge, la
ricorrente principale deduce che la parte datoriale non aveva fornito
la prova del nesso di causalità tra l’assunzione e le dedotte esigenze
eccezionali.
I due mezzi, tra loro strettamente connessi vanno esaminati
congiuntamente.
2.1 Entrambi i motivi non possono essere accolti, poiché, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, sulla scia di Cass., SU, n.
4588/2006, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione
collettiva, ex art. 23 legge n. 56/87, del potere di definire nuovi casi
di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n.
230/62, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame
congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
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completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ai sensi dell’art.

lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare
ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali
o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori
ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione
data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 21063/2008; n. 9245/2006;
4862/2005; 14011/2004); ne risulta, quindi, una sorta di delega in
bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono
destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi
comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo
operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr, ex plurimis, Cass.,
nn. 21062/2008; 18378/2006).
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, la

ricorrente principale, in relazione all’intervenuta proroga del
contratto, deduce che le esigenze poste a base della proroga stessa
costituivano una mera specificazione di singoli aspetti dell’unico
processo di riorganizzazione, non presentando quindi il carattere
della contingenza e dell’imprevedibilità.
Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha diffusamente indicato
le circostanze fattuali, legate “a fattori estranei alla volontà e al
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diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di

controllo della società datoriale”, atte a dimostrare le esigenze

parola.
Si tratta evidentemente di una valutazione di fatto, riservata al
Giudice del merito, che non può essere censurata, ove, come nella
specie, congruamente motivata, in sede di legittimità.
li motivo, già per tale ragione inammissibile, lo è anche sotto un
ulteriore profilo, non avendo la ricorrente, in violazione del principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione, specificamente indicato
le circostanze prese in considerazione dalla Corte territoriale ai fini
della decisione sul punto.
4. Con il quarto mezzo, denunciando violazione di plurime norme di
legge e di contratto collettivo, la ricorrente si duole che la Corte
territoriale abbia ritenuto tardiva (siccome, secondo l’accertamento
dei Giudici del merito, sollevata soltanto all’udienza in cui era stata
pronunciata la sentenza di prime cure) l’eccezione circa il divieto di
stipulare contratti a termine con la causale in parola dopo il 30 aprile
1998; sostiene al riguardo la ricorrente che non di domanda nuova si
sarebbe trattato, ma di una semplice puntualizzazione sulle
risultanze di documenti “che erano stati ritualmente depositati in
giudizio”.
Il motivo è inammissibile, per violazione del principio di
autosufficienza, non avendo la ricorrente specificato in ricorso i
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contingenti e imprevedibili che avevano legittimato la proroga in

l’eccezione si basava fossero stati, come apoditticamente si assume,
ritualmente prodotti in causa.
Infatti, implicando l’eccezione in parola un accertamento di fatto
inerente al contenuto e alla portata degli accordi (asseritamente)
limitativi della possibilità di concludere contratti a termine per la
causale in parola, soltanto la rituale e tempestiva produzione in
giudizio di detti accordi avrebbe potuto consentire la disamina
dell’eccezione stessa.
L’inammissibilità del mezzo deve essere rilevata anche sotto un
concorrente profilo; infatti, secondo il condiviso orientamento di
questa Corte, anche a Sezioni Unite, a seguito della riforma ad
opera del dl.vo n. 40/06, la nuova previsione dell’art. 366, comma 1,
n. 6, cpc, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e
documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato
in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso,
risulti prodotto; tale puntuale indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia
stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, comma
2, n. 4 cpc, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la
conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr, ex plurimis, Cass.,
SU, nn. 28547/2008; 7161/2010; Cass., nn. 20535/2009; 29/2010;
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termini e i modi con cui i documenti contenenti gli accordi su cui

17602/2011; 124/2013); neppure a tali prescrizioni la ricorrente ha

“fascicolo di parte contenente i documenti e gli atti relativi ai
precedenti gradi del giudizio”, senza indicare in ricorso quando siano

stati prodotti nelle fasi di merito gli accordi su cui l’eccezione si fonda
e senza fornire indicazioni, qualora vi fossero contenuti, circa la loro
reperibilità nel fascicolo di parte.
5. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, con
assorbimento delle questioni, trattate dalle parti, relative alle
eventuali conseguenze risarcitorie della dedotta nullità del termine.
Resta parimenti assorbito il ricorso incidentale, i cui due motivi
vedono sulla pretesamente intervenuta risoluzione del rapporto per
mutuo consenso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito
l’incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3.600,00 (tremilaseicento), di cui euro
3.500,00 (tremilacinquecento) per compenso, oltre accessori come
per legge.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

però ottemperato, essendosi limitata ad indicare fra le produzioni il

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