Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3232 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 28/02/2019, dep. 11/02/2020), n.3232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4735-2013 proposto da:

COLACEM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA

45, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 29/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 270/1/11, depositata il 4/4/2016, la CTR dell’Umbria, confermava con diversa motivazione la decisione di primo grado avente ad oggetto il ricorso di Colacem S.p.a., incorporante l’Industria Siciliana Cementi S.p.a., avverso il provvedimento di diniego del rimborso dei tributi sospesi relativamente ai periodi di imposta 1991 e 1992 per le unità produttive di Ragusa e di Modica, nella misura del 90% in più di quanto versato rispetto all’importo forfettario del 10%, previsto dalla L. n. 289 del 2002;

secondo la CTR, alla predetta ricorrente colpita dal sisma del 1990, andava sì riconosciuta, in via generale, la spettanza del beneficio fiscale contemplato dalla L. n. 289 del 2002, ma, nello specifico, doveva denegarsi il diritto al rimborso per tardività della relativa domanda, in quanto proposta oltre la scadenza del termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38;

avverso tale pronuncia ricorre la Colacem S.p.a., affidandosi ad un unico motivo e depositando memoria ai sensi dell’art. 380 bis – 1, c.p.c.;

l’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo dedotto viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2;

2. il mezzo di gravame risulta articolato sotto un duplice profilo: a) il beneficio fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002 spetta sia a favore di colui che non aveva adempiuto al pagamento dei tributi, sia a vantaggio di coloro avessero già adempiuto all’obbligazione fiscale, attraverso il rimborso al 90% di quanto versato al medesimo titolo; b) la pronuncia di tardività della istanza di rimborso presentata il 27/2/2009 è errata dovendosi applicare la norma, di interpretazione autentica, prevista dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, secondo cui il termine biennale per la presentazione della istanza decorre dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008. (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 15252 del 22/07/2016);

3. la questione in oggetto del “thema decidendum” attiene all’applicabilità del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia, nei confronti delle imprese che abbiano già versato le imposte dovute, ed all’individuazione del termine utile per presentare la domanda del rimborso di quanto versato dal contribuente in eccedenza;

4. l’Agenzia controricorrente contesta la pronuncia d’appello nella parte in cui riconosce in linea di principio il diritto del contribuente al rimborso fiscale, ed in subordine avanza richiesta di sospensione del giudizio, avendo la Commissione Europea con decisione del 18 ottobre 2012, C (2012) 7128, ingiunto all’Italia di sospendere l’applicazione delle predette misure, inerenti la riduzione delle imposte in favore dei contribuenti colpiti da eventi sismici, ai sensi dell’art. 11, par. 1, del regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, in attesa della decisione finale circa la loro compatibilità con l’ordinamento comunitario;

5. il ricorso s’appalesa fondato; sulla problematica in disamina, all’esito della sospensione disposta con la citata decisione della commissione Europea n. 7128 del 2012, è intervenuta la decisione del 14/08/2015, C (2015) 5549 “final”, con la quale è stato stabilito che: “Le misure di aiuto di Stato” (introdotte da una serie di leggi italiane elencate nel provvedimento)” che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale che, ” al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014″, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. “de minimis” (art. 2 della decisione) o che, ” al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (….) o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3);

6. sempre secondo la Commissione UE (punto 134 della citata pronuncia), “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte,aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento “de minimis” applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)”;

7. la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 30213/18, 29483/2018, 26750/2018, 24376/2018, 19060/2018,18803/2018, 18246/2018, 16624/2018, 14328/2018, 14324/2018), formatasi sulla base della richiamata decisione della Commissione UE ha specificato, in particolare che, spetta al giudice del merito verificare se il beneficio fiscale in disamina, sia in linea con il regolamento “de minimis” applicabile (artt. 2 e 3 della citata decisione UE), e se in difetto dei presupposti di operatività della regola “de minimis”, sussistano le condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/082015, C(2015) 5549 “final”, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (punto 150,lett. b), sempre che sussista ” un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (punto 136), il che, presuppone necessariamente (ma non unicamente), che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti assicurative o altre misure di aiuto;

8. la decisione della Commissione UE, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, atteso che incide sulla sussistenza del diritto del contribuente al rimborso richiesto, e costituisce, quindi, ” ius superveniens” che, coinvolgendo valutazioni in punto di fatto deve essere devoluto al giudice di merito;

9. conclusivamente, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda in conformità ai superiori principi di diritto, regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Umbria che, in diversa composizione provvederà a regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

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