Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3232 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3232 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 6099-2017 proposto da:
JAUPI ILIRJAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
GIUGLIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati WILLIAM
CAMOSSI, GIOVAN BATTISTA ELACCADOR1;

– ricorrente contro
MINISTERO DEI L’INTERNO 80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 431/2015 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.

Data pubblicazione: 09/02/2018

Rilevato che:
la Corte d’appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado
sul gravame del Ministero dell’Interno e nella contumacia dell’appellato
sig. Ilirjan Jaupi, cittadino albanese, ha rigettato l’opposizione proposta
da quest’ultimo avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno

il sig. Jaupi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;
l’amministrazione intimata non si è difesa;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte;
Ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza
impugnata a causa del difetto di notifica dell’atto di citazione
introduttivo del giudizio di appello, con la conseguente ammissibilità
del ricorso per cassazione nonostante il superamento del termine di
decadenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;
ubserv- a il ricorrente di avere appreso della etiten -f.a impugnata,
pubblicata il 9 aprile 2015, soltanto il 25 novembre 2016, allorché gli
era stato notificato il decreto del Questore di Bergamo di rigetto della
sua domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, decreto
che faceva appunto riferimento alla predetta decisione sfavorevole
della Corte d’appello; di avere dunque acquisito copia del fascicolo di
ufficio del relativo procedimento svoltosi davanti a quella Corte, nel
quale era contenuta una copia dell’atto di citazione, priva però della
relata di notifica, mentre dal verbale di causa risultava che la Corte
stessa aveva disposto il rinvio della prima udienza al fine di acquisire
l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, cosicché all’udienza
successiva l’Avvocatura dello Stato aveva prodotto un duplicato di
Ric. 2017 n. 06099 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-2-

per motivi familiari da parte del Questore di Bergamo;

esso, che tuttavia non figurava agli atti e dunque non era neppure
possibile verificare la regolarità della notifica;
poiché il ricorrente denuncia, in sostanza, l’inesistenza della notifica
dell’atto introduttivo del giudizio (ad essa corrispondendo la mancanza
dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo del servizio postale),

conoscenza del giudizio (cfr., pere tutte, Cass. Sez. Un. 14570/2007);
tale prova però non è stata fornita dall’amministrazione intimata, la
quale non si è costituita davanti a questa Corte nonostante la rituale
notifica del ricorso in data 27 febbraio 2017 a mezzo pec;
conseguentemente il motivo di ricorso in esame è fondato;
il secondo motivo, riguardante il merito della decisione della Corte
d’appello, è assorbito;
la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio, per un
nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà
anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa
composizione.

era onere della controparte dimostrare che la parte contumace aveva

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