Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32319 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. I, 13/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4928/2018 proposto da:

E.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Balocco Duilio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- E.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Cagliari, in data 12 gennaio 2018, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, cui sosteneva di avere diritto, avendo lasciato il suo Paese, la Nigeria, a causa della violenza indiscriminata esistente nella regione dell’Edo State.

2.- Il Ministero dell’interno ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, lett. g), conv. in L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere soppresso l’appello, con l’effetto di averlo privato di un grado del giudizio di merito, in contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost.

1.1.- Il motivo è da rigettare. Come già condivisibilmente rilevato da Cass. n. 27700 del 2018, è infatti manifestamente infondata la suddetta questione di legittimità costituzionale dell’impugnata disposizione, secondo la quale il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, con soppressione dell’impugnazione in appello, per le seguenti ragioni: perchè è necessario soddisfare esigenze di celere definizione del processo; perchè non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado di giudizio, che non opera già in una pluralità di ipotesi nel procedimento di cognizione ordinaria; perchè il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

2.- Il secondo motivo denuncia l’illegittimità costituzionale del citato art. 35 bis, comma 13 per contrasto con gli artt. 3,24e 111 Cost., nella parte in cui dispone che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato emesso dalla Commissione territoriale viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato dal Tribunale, senza necessità di attendere l’esito del ricorso per cassazione, in tal modo esponendo irragionevolmente il richiedente asilo a un provvedimento espulsivo e costringendolo a lasciare l’Italia per poi ritornarvi nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione, con illegittima compromissione sia della sua libertà personale, che dovrebbe essere tutelata sino a quando la decisione non passi in giudicato, sia del diritto di difesa, che sarebbe più difficile esercitare in caso di allontanamento dall’Italia.

2.1.- Il terzo motivo denuncia l’illegittimità costituzionale nella parte in cui la denunciata disposizione prevede che il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato possa disporre, in caso di ricorso per cassazione, la sospensione degli effetti del provvedimento negativo della Commissione territoriale, in presenza di “fondati motivi” non ben identificati, con l’effetto di mascherare l’intento del legislatore di considerare il decreto di rigetto immediatamente esecutivo.

2.2.- Ai fini della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, il ricorrente contesta l’art. 35 bis per un duplice ordine di considerazioni: perchè non prevede un effetto sospensivo automatico del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di conferma del diniego della protezione internazionale e perchè al tribunale è consentito di sospendere gli effetti del provvedimento di diniego, in base ad una valutazione sommaria solo dei “fondati motivi” del ricorso per cassazione, senza poter valutare l’eventuale esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del decreto di diniego della protezione internazionale, per il rischio di essere espulso e di non poter partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

La questione, precisata in questi termini, è rilevante, riguardando la presunta irragionevolezza sia della mancata previsione della sospensione automatica del decreto di rigetto del tribunale in pendenza del giudizio di cassazione (cui è connesso il ripristino della sospensione degli effetti della decisione della Commissione territoriale), sia dell’attribuzione al tribunale (e delle modalità di esercizio) del potere di sospendere l’efficacia esecutiva del proprio decreto, con effetti negativi, in tesi, sulla effettività del ricorso per cassazione.

2.3.- La questione è tuttavia manifestamente infondata.

2.3.1- Una analoga questione è stata sollevata in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, alla quale è stato chiesto “se il principio di leale collaborazione ed i principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 4, par. 3 e 19, par. 1 TUE, l’art. 47, commi 1 e 2 della (Carta), nonchè la direttiva 2013/32/UE (in particolare, gli artt. 22 e 46) debbano essere interpretati nel senso che: a) il diritto dell’Unione Europea impone che il mezzo di impugnazione, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di riconoscimento di protezione internazionale abbia automaticamente effetto sospensivo; b) (detti principi) ostano ad una procedura come quella italiana (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13) in cui all’autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo – la cui domanda sia stata respinta dall’Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo e dal Tribunale di primo grado – è consentito di rigettare l’istanza di sospensione della decisione negativa, considerando esclusivamente la fondatezza dei motivi di ricorso avverso il provvedimento emesso dallo stesso giudice chiamato a decidere sulla sospensiva e non il pericolo di un grave ed irreparabile danno che la sua esecuzione causerebbe al richiedente”.

La risposta della Corte, con sentenza 27 settembre 2018, C422/18, è stata chiara: “il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni della direttiva 2013/32, lette alla luce dell’art. 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un procedimento di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale di primo grado che conferma la decisione della competente autorità amministrativa, di respingere una domanda di protezione internazionale, senza dotare tale impugnazione di effetto sospensivo automatico, ma che consente al giudice che ha emesso tale provvedimento di disporre, su istanza dell’interessato, la sospensione della sua esecuzione, previa valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell’impugnazione contro tale provvedimento e non della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che la sua esecuzione causerebbe al richiedente”.

2.3.2.- Detta sentenza, vincolante per il giudice nazionale ai fini del riscontro della conformità dell’art. 35 bis al diritto dell’Unione Europea (profilo questo neppure evocato dal ricorrente, in relazione al parametro interposto dell’art. 117 Cost.), non è però decisiva ai fini della soluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, invero genericamente, con riguardo ai parametri interni di cui agli artt. 3,24 e 111 Cost. che è, tuttavia infondata.

In effetti, l’asserita necessità della sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale, in pendenza del giudizio d’impugnazione, non è desumibile dal sistema costituzionale nè dalla legislazione ordinaria, dalla quale si desume anzi una regola in senso contrario (cfr. artt. 283 e 373 c.p.c.).

Nè è chiaro quali siano le ragioni ostative alla possibilità che a provvedere sull’istanza di sospensione sia lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, coerentemente con una regola che trova corrispondenza già nell’art. 373 c.p.c.

La mera constatazione della (eventuale) diversità di disciplina positiva dettata dal citato art. 373 c.p.c. – che affida al giudice d’appello che ha pronunciato la sentenza impugnata il potere di sospendere l’esecuzione della stessa quando possa derivarne un “grave e irreparabile danno” – non rende di per sè incostituzionale l’art. 35 bis, comma 13, che consente al tribunale di valutare sommariamente soltanto l’esistenza di “fondati motivi” del ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale, con il paventato effetto di precludere la valutazione del rischio di danno grave e irreparabile derivante al richiedente asilo dall’esecuzione del provvedimento.

All’ipotizzato parallelismo tra le due disposizioni si oppone tuttavia la diversità dei rispettivi ambiti applicativi, operando l’art. 35 bis in un sistema speciale, qual è quello della “politica nazionale in tema di immigrazione”, nel quale il legislatore ordinario ha “un’ampia discrezionalità” (Corte cost. n. 172/2012, n. 250/2010, n. 148/2008, 353/1997), come la ha nella disciplina degli istituti processuali, e dove vi è l’esigenza di celere attuazione delle decisioni giurisdizionali.

Di questa esigenza è espressione la disciplina dei rimedi apprestati dal legislatore, oltre che la previsione dell’impugnabilità in cassazione del decreto reiettivo del tribunale, che giustifica piuttosto un parallelismo con la disciplina dell’art. 283 c.p.c., riguardante la sospensione dell’esecuzione delle sentenze di primo grado, all’esito di una delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione (in presenza di “gravi e fondati motivi”).

Per altro verso, nel sistema dell’art. 373 c.p.c. (riguardante il diverso ambito della sospensione delle sentenze d’appello) è arduo ritenere che il giudice possa disinteressarsi del tutto della fondatezza dell’impugnazione, non essendo ragionevole, come avvertito da dottrina autorevole, sospendere il provvedimento impugnato in presenza di un ricorso per cassazione di cui si possa pronosticare il rigetto per infondatezza dei motivi.

La questione è manifestamente infondata anche sotto il profilo del diritto di difesa, non essendo ravvisabile il paventato vulnus per il rischio che il richiedente la protezione sia costretto a lasciare il paese e non possa partecipare alla fase d’impugnazione, non essendo prevista la sua partecipazione personale in un giudizio di legittimità, qual è quello di cassazione.

3.- I motivi dal quarto al sesto sono in parte analoghi e, quindi, da esaminare congiuntamente: il quarto denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 bis, nella parte in cui non prescrive, mancando l’acquisizione della videoregistrazione, l’obbligatoria audizione personale dello straniero con l’ausilio di un interprete-traduttore, non essendo sufficienti la fissazione dell’udienza e la presenza del difensore, ai fini di un adeguato esercizio del diritto di difesa; il quinto e sesto motivo denunciano violazione del medesimo parametro normativo, per non avere il tribunale disposto l’audizione del richiedente asilo, nè acquisito i verbali di trascrizione delle videoregistrazioni.

3.1.- Essi sono infondati.

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale dinanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 17717/2018).

Nel caso in esame, tuttavia, come risulta nella sentenza impugnata, mancando la videoregistrazione, il tribunale ha celebrato l’udienza, sicchè nessun profilo di nullità è ravvisabile per la mancata audizione personale del richiedente asilo, non prevista dall’art. 35 bis citato nè dal sistema processuale civilistico a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di merito – il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità – di valutare se tale incombente si configuri di qualche potenziale utilità, al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione.

Ne consegue la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale, priva com’è di una specifica illustrazione delle ragioni dell’asserito vulnus costituzionale, in relazione ai parametri astrattamente indicati (artt. 3,24,111 Cost.), per la mancata previsione dell’obbligatorietà dell’audizione del richiedente asilo, in base ad una disposizione non irragionevole, qual è quella denunciata, tenuto conto che il ricorso al tribunale è preceduto da una fase amministrativa nell’ambito della quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni dinanzi alle Commissioni territoriali, composte da personale specializzato.

Questo esito interpretativo è in linea con la sentenza della Corte giustizia UE, 26 luglio 2017, C-348/16, la quale, interpretando gli artt. 12,14,31 e 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, ha escluso l’incompatibilità con il diritto Eurounitario della normativa nazionale che consenta al giudice di respingere il ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, senza procedere all’audizione del richiedente asilo, a condizione che egli abbia avuto la facoltà di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, che il verbale di tale colloquio redatto nel pregresso procedimento sia stato reso disponibile nella fase successiva e che il giudice adito con il ricorso possa disporre l’audizione personale, ove lo ritenga necessario.

Non pertinente è la denuncia di mancata acquisizione in sede giudiziaria della videoregistrazione dell’audizione del richiedente asilo dinanzi alla Commissione territoriale, non essendo essa disponibile, ma avendo il tribunale per questo motivo fissato l’udienza.

4.- Il settimo motivo denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 3, per avere negato la protezione umanitaria senza verificare la ricorrenza delle condizioni di legge, in considerazione dei rischi che correrebbe in caso di rimpatrio in un paese insicuro come il Bangladesh.

4.1.- Il motivo è infondato già alla luce della disciplina indicata in rubrica, in disparte la questione dell’applicabilità del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 avendo il giudice di merito negato il riconoscimento della protezione umanitaria, all’esito di un accertamento in concreto dell’insussistenza delle condizioni richieste da Cass. n. 4455 del 2018, censurabile – e nella specie non censurato – nei ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

5.- Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito. Roma, 22 novembre 2018.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA