Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32317 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. I, 13/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9741/2018 proposto da:

C.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Praticò Alessandro, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, del 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto del 16 febbraio 2018, ha rigettato la domanda di C.D. di riconoscimento della protezione internazionale, cui egli assumeva di avere diritto, essendo giunto in Italia per sfuggire alla guerriglia esistente nel suo Paese, il Mali, in particolare a (OMISSIS) dove era nato, e ai conflitti con un vicino per la proprietà di un terreno nella capitale (OMISSIS) dove si era trasferito con la famiglia.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato al Ministero dell’interno, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia nullità del decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), nonchè del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per avere il tribunale omesso di celebrare l’udienza per la comparizione delle parti, non essendo disponibile la videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo dinanzi alla Commissione territoriale, con l’effetto che la causa era stata trattata e decisa con un contraddittorio meramente cartolare.

Il motivo è fondato, alla luce del principio, cui si deve dare continuità, secondo cui, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. n. 17717/2018).

In relazione al motivo accolto e assorbiti gli altri motivi, riguardanti il fondo della domanda di protezione internazionale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA