Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32315 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. I, 13/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20987/2014 proposto da:

Nazda Makina Imalat Montaj Insaat Taahhut Tasima San. Ve Tic. A.S.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n. 44, presso lo studio

dell’avvocato Agostini Giovanni, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale per Notaio M.K. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Cimprogetti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Gentile da Fabriano n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Cavaliere Francesco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cortesi Emanuele,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Brescia del 6 marzo 2014, la quale ha respinto la domanda di riconoscimento della sentenza, emessa il 3 maggio 2004, n. 2001/504-2004/170, dal Tribunale di Prima istanza di Iskenderum, recante condanna dell’odierna controricorrente al pagamento della somma di Euro 380.904,81, oltre accessori, relativamente ad un contratto di appalto intercorso tra le parti.

La corte d’appello, ritenuta applicabile la Convenzione di Bruxelles del 1968 in virtù dell’art. 19 della Convenzione italo-turca del 10 agosto 1926, che richiama i principi generali del diritto internazionale sulla competenza, ha reputato insussistente la condizione per il riconoscimento di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, lett. a), secondo il quale la sentenza straniera è riconosciuta quando il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano essendo sulla lite competente invece il Tribunale di Bergamo, ai sensi dell’art. 17 Conv. Bruxelles del 1968, alla stregua della clausola espressamente contenuta nella “fideiussione rilasciata da Nazda (e da essa timbrata e sottoscritta) in favore di Cimprogetti” ed oggetto del giudizio straniero, posto che questo riguardò anche la domanda di nullità della fideiussione e di restituzione del documento che la contiene.

Per la cassazione di questa sentenza viene proposto ricorso sulla base di cinque motivi; resiste, con controricorso, l’intimata.

Le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., perchè la Nazda aveva chiesto il riconoscimento della decisione turca solo nella parte relativa alla condanna al risarcimento del danno da inadempimento, ma la corte territoriale non ha esaminato i relativi presupposti, mentre ha vagliato quelli della domanda di riconoscimento del capo sulla nullità e sulla restituzione della garanzia, non proposta.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 19 Convenzione italo-turca, art. 42 Conv. Bruxelles del 1968, L. n. 218 del 1995, artt. 64 e 67 atteso che l’art. 42 cit. permette la delibazione parziale, mentre la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sui presupposti per il riconoscimento della sentenza quanto alla pronuncia risarcitoria.

Con il terzo motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1321,1325,1341 e 1411 c.c., art. 19 Convenzione italo-turca, art. 17 Conv. Bruxelles del 1968, oltre all’omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte d’appello ritenuto concluso il contratto di garanzia tra Nazda e Cimprogetti s.p.a., onde debba applicarsi la clausola compromissoria ivi contenuta: al contrario, la garanzia autonoma è stata rilasciata dalla Banca Garanti, di nazionalità turca, ed essa recava solo il timbro e la sottoscrizione di Nazda, non della Cimprogetti s.p.a., terzo a favore del quale è stata emessa e che non ha mai dichiarato di volerne profittare, e la sua nullità fu richiesta ed ottenuta innanzi al giudice turco come conseguenza del corretto adempimento delle obbligazioni da parte dell’appaltatrice.

Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, perchè, nel caso la sentenza impugnata abbia negato il riconoscimento anche per insussistenza dei presupposti con riguardo alla condanna al risarcimento del danno, manca del tutto di motivazione o si espone una motivazione contraddittoria tale da renderla inesistente.

Con il quinto motivo, lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 Convenzione italo-turca, artt. 5 e 22 Conv. Bruxelles del 1968, L. n. 218 del 1995, artt. 64 e 67 atteso che, sempre nella detta eventualità di negazione della competenza del giudice turco sulla domanda risarcitoria, sono state violate tali disposizioni, dovendo la competenza giurisdizionale essere individuata innanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio va eseguita: quindi, trattandosi di obbligazione risarcitoria contrattuale, nel luogo di adempimento dell’obbligazione primaria al pagamento del corrispettivo, la Turchia, ai sensi dell’art. 1182 c.c., o, secondo la legge turca di d.i.p., in quanto ivi si svolge la prestazione caratteristica della realizzazione dell’opera; del pari, questa prestazione accessoria avrebbe dovuto seguire la medesima competenza per vis actractiva.

2. – Il primo motivo è infondato.

Come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, il riconoscimento è stato chiesto con riguardo alla intera decisione straniera, pur individuata come di condanna della Cimprogetti s.p.a.

Tale petitum era dunque in grado di ricomprendere la complessiva portata della sentenza e correttamente la corte del merito l’ha come tale esaminata.

3. – Il secondo motivo è del pari infondato.

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, dal momento che la corte del merito ha considerato l’intero contenuto della decisione da riconoscere, all’evidenza reputando inscindibilmente connesse le domande derivanti dall’inadempimento della Cimprogetti s.p.a. alle proprie obbligazioni, proposte innanzi al giudice straniero.

4. – Il terzo motivo è inammissibile.

Nel sostenere l’errore del giudice del merito, il quale avrebbe frainteso la portata della clausola compromissoria e dell’accordo che la conteneva, la ricorrente non riporta nè l’una, nè l’altro: in tal modo, essa impedisce di procedere, sulla sola base del ricorso, alla valutazione richiesta, violando l’art. 366 c.p.c.

Nè, si aggiunga, la ricorrente censura, sotto la specie della violazione delle norme di interpretazione dei contratti, la decisione impugnata e le valutazioni al riguardo compiute.

5. – Il quarto motivo è infondato.

La pur scarna motivazione è però sufficiente a rispettare l’art. 132 c.p.c., in quanto, come già esposto, la decisione impugnata ha considerato come dalla medesima allegazione di inadempimento sia scaturita la pronuncia straniera da delibare, esaminando anche il rispetto delle norme delle convenzioni internazionali per quanto riguarda la domanda risarcitoria.

6. – Il quinto motivo è assorbito dal rigetto degli altri, posto che esso si basa su criterio di competenza giurisdizionale non applicato dalla corte territoriale, che si è fondata sulla clausola di proroga della giurisdizione, decisione non validamente attaccata dai precedenti motivi e come tale idonea ad escludere l’applicazione del criterio di esecuzione dell’obbligazione.

7. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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