Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3231 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23304/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABIANI

Giuseppe, PATRIZIA TADRIS, EMANUELE DE ROSE, giusta mandato speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1709/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 10/05/07, depositata il 09/10/2007;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da R.L. contro l’Inps di rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola percepita nella misura di L. 800 giornaliere, in quanto non preceduta dalle domande amministrative, accoglieva la domanda quanto all’anno 1993, per cui riteneva provata la corresponsione della indennità in misura inadeguata.

L’Inps propone ricorso per cassazione. L’assicurata non si è costituita.

Deduce con il primo motivo vizio di motivazione, sostenendo che vi sia contrasto della motivazione con l’effettivo tenore della documentazione richiamata specificamente dall’Inps stesso da cui risulterebbe la corresponsione non già della indennità ordinaria di disoccupazione nella misura giornaliera di L. 800, ma il trattamento speciale di disoccupazione (in misura proporzionale al salario medio convenzionale).

Il motivo è qualificabile come manifestamente infondato (diversamente da quanto ipotizzato nella relazione richiamata), in quanto il vizio dedotto non è verificabile, poichè non è stata prodotta in cassazione la documentazione sul rapporto che evidenzierebbe la contraddizione affermata dall’Inps.

Con il secondo motivo l’Inps, deducendo la violazione della L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 23, sostiene che, ammesso anche che sia stata versata l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola anche per l’anno 1993, ciò sarebbe avvenuto in violazione del citato art. 11, comma 23, in base al quale a decorrere dal 1.1.1993 ai lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta anche l’indennità ordinaria per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale.

Anche rispetto a tale motivo risulta assorbente l’apoditticità dell’affermazione secondo cui l’assicurata avrebbe fruito del trattamento speciale di disoccupazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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