Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3231 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio degli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, che lo rappresentano

e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.C., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STOPPANI N.10, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE VIVO MARCELLO, giusta delega

in atti e da ultimo domiciliata d’ufficio presso la Cancelleria della

Corte Suprema di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/01/2009 r.g.n. 5946/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/1/09 la Corte d’Appello di Bari – sezione lavoro rigettò l’impugnazione proposta l’11/12/07 dall’Inps avverso la sentenza emessa il 2/10/07 dal giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con la quale tale ente era stato condannato ad operare la riliquidazione della pensione di S.C., ex bracciante agricola a tempo determinato, sulla base del salario convenzionale pubblicato nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato e a corrisponderle le relative differenze nei limiti della prescrizione decennale. La Corte barese pervenne a tale decisione partendo dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 6, e art. 28 che prevedeva per il calcolo della pensione un sistema di determinazione annuale delle retribuzioni medie convenzionali provinciali da effettuarsi con decreto del Ministro per il lavoro sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi stipulati per gli operai agricoli dalle organizzazioni sindacali interessate e ricavandone il convincimento che, se i decreti ministeriali registravano la media delle retribuzioni dell’anno precedente alla loro emanazione, occorreva prendere a base le medie di cui al decreto ministeriale dell’anno successivo al fine di garantire per ogni anno la corrispondenza tra la retribuzione utile agli effetti del calcolo del trattamento pensionistico e quella relativa al lavoro prestato.

Quanto alla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, che imponeva l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato, la stessa Corte osservò che la parificazione delle due categorie di lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, concernente il sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento, valeva solo ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee, per cui ne restava esclusa la pensione, con l’ulteriore conseguenza che la retribuzione pensionabile per gli operai agricoli a tempo determinato doveva essere quella calcolata per l’anno in cui il lavoro era stato prestato in forza della L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3, che faceva riferimento alla media dei contratti collettivi vigenti al 30 ottobre di ogni anno.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps attraverso un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la S., la quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la S. eccepisce la tardività del ricorso per avvenuta notifica dello stesso alla data del 15/1/10, vale a dire oltre il termine perentorio di 60 giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, dalla data del 23/4/09 di notifica della sentenza impugnata al suo procuratore costituito e, pertanto, insiste per l’accertamento di tale causa di inammissibilità. L’eccezione è fondata.

Invero, anche a voler considerare la data del 12/1/2010, cioè quella di spedizione della raccomandata contenente il ricorso da parte dell’ufficiale giudiziario ai fini della notifica dell’atto a mezzo del servizio postale, risulta, comunque, ampiamente superato il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, così come previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2 per il ricorso in cassazione, termine la cui natura perentoria è espressamente sancita dall’art. 326 c.p.c., comma 1. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso dell’Inps. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’istituto ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, con loro attribuzione all’avv. De Vivo, quale difensore antistatario dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’istituto ricorrente al pagamento delle spense nella misura di Euro 40,00 per esborsi e di Euro 1500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. De Vivo dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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