Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3231 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3231 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 479-2017 proposto da:
GE.SI.CO . COSTRUZIONI SOCIETÀ’ CONSORTILE A RL IN
LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO
221, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIULIANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GIULIANO;

– ricorrente contro
FALLIMENTO GE.SI.CO .

COSTRUZIONI SOCIETA’

CONSORTILE A RL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA VESCOVI() 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
MANFEROCE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/02/2018

contro
NORD RESINE SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 194/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.

Rilevato che:
la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dalla
società consortile Ge.Si.Co. Costruzioni a r.l. in liquidazione avverso la
sentenza del Tribunale di Benevento che ne aveva dichiarato il
fallimento in data 14 aprile 2016 su istanza della Nord Resine s.p.a.;
la Corte ha accertato l’inattendibilità dei bilanci depositati dalla società
fallita, relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014, in quanto erano stati
approvati tutti nell’assemblea del 1° ottobre 2012, ossia il giorno prima
della notifica dell’istanza di fallimento e non recavano menzione, in
particolare, della consistente esposizione debitoria nei confronti di
Equitalia Sud s.p.a., risultante da estratti di ruolo notificati dal 2010 al
2014;
l’inattendibilità inficiava, ad avviso della Corte, l’efficacia probatoria dei
bilanci stessi e impediva pertanto di affermare che la debitrice avesse
fornito la prova, su di essa incombente, della sussistenza di tutti e tre i
requisiti di non assoggettabilità al fallimento previsti dalle lett. a), b) e
c) dell’art. 1, comma secondo, legge fallirn ; onde neppure avrebbe
avuto rilevanza la prova della sussistenza del requisito di cui alla lett. c)
(debitoria inferiore a 500.000 curo), peraltro non fornita dalla
reclamante;
Ric. 2017 n. 00479 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-2-

NAPOLI, depositata il 18/11/2016;

la società fallita ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui
il curatore del fallimento ha resistito con controricorso e memoria;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte;

con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 115
cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 15, comma quarto, legge fallim., si
censura l’accertamento di inattendibilità dei bilanci in quanto basato sul
ritardo nell’approvazione di essi e sulla difformità di impaginazione del
terzo rispetto ai primi due;
il motivo è inammissibile perché trascura del tutto il decisivo elemento
della omessa menzione della consistente esposizione debitoria nei
confronti di Equitalia Sud s.p.a. per il complessivo importo, pacifico in
causa, di € 262.856,04, come riferito nella sentenza impugnata;
il secondo motivo, con cui si contesta la statuizione relativa al
superamento del limite di cui alla lett. c) dell’art. 1, comma secondo,
legge fallim., è inammissibile, vertendo su punto non decisivo della
causa, dato che la Corte d’appello ha accertato, sulla base della
inattendibilità dei bilanci depositati, il difetto di prova della sussistenza
anche dei requisiti di non assoggettabilità a fallimento previsti alle lett.
a) e b) della predetta disposizione legislativa, che devono
necessariamente sussistere unitamente a quello di cui alla lett. c);
va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento, in favore della curatela controricorrente, delle
Ric. 2017 n. 00479 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-3-

Ritenuto che:

spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 °A, agli esborsi liquidati in € 100,00
e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara

parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre
2017

Funzionario GiudiiTrio

DEPOSITATO IN CANCF i
Roma,

9 FEB.2t111

la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della

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