Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3231 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25367-2012 proposto da:

T.J., (OMISSIS), L.R. (OMISSIS), L.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARTIN MAIRHOFER;

– ricorrenti –

contro

COMUNE BARBIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETER WINKLER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2012 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 14/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato CALDERARA Gianluca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Andrea, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’estinzione del procedimento;

udito l’Avvocato RIZZACASA Beatrice, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato COEN Stefano difensore del resistente che ha chiesto

l’estinzione del procedimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.S., T.J. e L.R. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 55/2012 della Corte d’Appello di Trento sez. distaccata di Bolzano depositata il 14.4.2012.

Resiste con controricorso la il Comune di Barbiano.

Nell’imminenza dell’udienza è pervenuta atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal difensore dei ricorrenti ed accettato dal difensore del controricorrente, entrambi debitamente autorizzati con le rispettive procure speciali.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La rinunzia all’impugnazione comporta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e ss l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese avendo la controparte aderito alla rinunzia (art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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