Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3231 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017), n. 3231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25367-2012 proposto da:
T.J., (OMISSIS), L.R. (OMISSIS), L.S.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARTIN MAIRHOFER;
– ricorrenti –
contro
COMUNE BARBIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI
PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETER WINKLER;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2012 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO
sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 14/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato CALDERARA Gianluca con delega depositata in udienza
dell’Avvocato MANZI Andrea, difensore dei ricorrenti che ha chiesto
l’estinzione del procedimento;
udito l’Avvocato RIZZACASA Beatrice, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato COEN Stefano difensore del resistente che ha chiesto
l’estinzione del procedimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L.S., T.J. e L.R. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 55/2012 della Corte d’Appello di Trento sez. distaccata di Bolzano depositata il 14.4.2012.
Resiste con controricorso la il Comune di Barbiano.
Nell’imminenza dell’udienza è pervenuta atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal difensore dei ricorrenti ed accettato dal difensore del controricorrente, entrambi debitamente autorizzati con le rispettive procure speciali.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rinunzia all’impugnazione comporta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e ss l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese avendo la controparte aderito alla rinunzia (art. 391 c.p.c., u.c.).
PQM
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017