Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32308 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23598-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.E., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 68/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione avverso avviso di intimazione per IRPEF – anni 2000 e 2001 – ha accolto l’appello di T.E., per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria “essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica delle cartelle esattoriali e la intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio”.

T.E. e l’Ente Riscossione sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, nonchè dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto applicabile ai tributi erariali, quali IRPEF, IRES, IVA, il termine di prescrizione quinquennale, anzichè il termine ordinario decennale – ex art. 2946 c.c., – applicabile a fronte della mancanza di un termine specifico.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione propria del tributo (Cass. n. 11555/2018).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. n. 23397/2016), per i tributi erariali – IRPEF, IRES, IRAP, IVA – accertati e divenuti definitivi per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell’art. 2948 c.c., poichè i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, in quanto derivano da valutazioni effettuate per ciascun anno sulla base della sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 4283/2010). Consegue che, mancando una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), quale unico termine rilevante in fase di recupero.

La CTR si è discostata dai superiori principi laddove, escludendo l’applicabilità del termine decennale, che verrebbe a decorrere con riferimento all’actio judicati, ha statuito che, in assenza di una diversa prescrizione stabilita con legge, il termine di prescrizione è quello quinquennale.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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