Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32307 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16548-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI N. 113, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA

TORTORA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7043/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su intimazione di pagamento relative a cartelle esattoriali notificate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IRAP-IRPEF anni 1996-1998-1999, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha respinto l’appello, per avere il contribuente aderito al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, successivamente alla notifica delle cartelle, per cui prima di emanare il successivo avviso di intimazione l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente sulla richiesta di adesione al condono fiscale.

F.M. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR tenuto conto del giudicato esterno formatosi sui provvedimenti giudiziari conclusivi dei precedenti giudizi, aventi ad oggetto le cartelle di pagamento per le quali era stata esclusa l’applicabilità del condono c.d. “tombale”.

Il motivo è fondato.

La CTR ha ritenuto fondate le ragioni del contribuente in relazione all’avviso di intimazione impugnato, senza tener conto del giudicato formatosi sulle cartelle di pagamento, che lo hanno preceduto, come dedotto già in grado di appello dall’Agenzia delle entrate, laddove per ciascuna delle tre cartelle in contestazione ha richiamato le sentenze definitive, di esito favorevole all’Ufficio.

Nel caso di specie, quindi, sono passate in giudicato le sentenze della CTR Lazio n. 163/20/2017, CTR Lazio n. 186/22/2008 e CTP Roma n. 335/53/2007, che hanno espressamente escluso l’applicabilità del condono in relazione alle cartelle poste a base dell’intimazione. Ciò in quanto “In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 16, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie comunque riguardanti la cartella, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, con cui l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poichè tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione” (Cass. n. 28064/2018, n. 1571/2015).

Questa Corte ha altresì affermato che “in tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relativo ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (v. Cass. sez. 6-5 n. 13804/2018; Cass., n. 24433/2013).

La CTR non si è attenuta ai superiori principi, per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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