Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32306 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 13/12/2018), n.32306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2434/2012 R.G. proposto da:

TEKNOLINE S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in

persona del suo liquidatore legale rappresentante L.P.

(c.f.(OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Andracco,

domiciliata presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 60/08/2011 depositata il 26 maggio 2011, non notificata.

Letta la requisitoria del sostituto Procuratore Generale Federico

Sorrentino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità

del ricorso;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 luglio 2018

dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (in seguito, CTR) n. 60/08/2007, veniva accolto l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e, per l’effetto, confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia (in seguito, CTP) n. 147/03/2008, avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di accertamento IVA e sanzioni per l’anno di imposta 2001 emesso nei confronti della TEKNOLINE S.R.L. UNIPERSONALE e da questa impugnato;

– L’atto impositivo era fondato sul presupposto che TEKNOLINE S.R.L., dedita al commercio all’ingrosso di prodotti elettronici, si approvvigionasse da società estere attraverso lo schermo costituito dall’interposizione fittizia di varie società ed imprese individuali italiane, tutte “mere cartiere”, che emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e non versavano l’IVA, e si era, così resa parte attiva di frode carosello tesa all’indebita detrazione dell’IVA nonchè, corrispondentemente, al conseguimento di vantaggi concorrenziali per la possibilità di praticare prezzi più bassi. Recuperava, quindi, l’IVA detratta dalla società;

– La società contribuente proponeva ricorso contestando l’avviso, e la CTP lo accoglieva nel merito, ritenendo che la ripresa non fosse fondata per mancata dimostrazione del coinvolgimento della contribuente nel meccanismo fraudolento finalizzato all’evasione IVA posto in essere dai propri fornitori;

– A seguito di appello proposto dall’Agenzia, cui resisteva l’appellata società, la CTR riformava la decisione di prime cure, ritenendo fornita anche la dimostrazione della consapevolezza da parte della contribuente di essere stata parte della truffa ai danni dell’Erario;

– Contro tale sentenza la società TEKNOLINE S.R.L., in persona del suo liquidatore pro tempore, propone ricorso per Cassazione, ricorso affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso, si deduce “l’assoluta insufficienza, se non mancanza, di motivazione e violazione di legge: artt. 2697 e 2729 c.c.”;

La Corte osserva innanzitutto che non è individuato, nè nella rubrica, nè nel corpo del motivo, alcun pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, al limite della radicale inammissibilità ai fini dell’art. 366 c.p.c.. Inoltre, nel corpo del motivo la contribuente si duole, tra l’altro, del mancato accoglimento di un’istanza di riunione articolata in sede di appello tra processi asseritamente connessi, ma la mancata risposta da parte della CTR ad una istanza meramente processuale e che non costituisce domanda giudiziale, identificata da petitum, causa petendi e soggetto, non costituisce un’omessa pronuncia censurabile in sede di legittimità come ritiene la contribuente.

– Tanto premesso, le censure si rivelano nondimeno infondate sia sotto il profilo dell’insufficiente motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge, per asserita errata applicazione del canone di riparto dell’onere della prova da parte della CTR, in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti alla base della ripresa;

– Occorre in primo luogo, osservare che i giudici di appello sostengono la legittimità del recupero in base al rilievo che – mentre i fornitori interposti risultano comprovatamente mere cartiere, in quanto prive di organizzazione imprenditoriale, sede operativa ed amministrate da prestanomi – la contribuente non ha offerto alcun affidabile elemento di valutazione a suffragio della propria buona fede (“…ha dichiarato di aver effettuato acquisti via sms senza dare alcuna prova di ciò e senza spiegare come abbia potuto porsi in contatto con soggetti privi di telefono e di sede operativa…”);

– Deve, inoltre, considerarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, come quelle in contestazione nel caso di specie, la singola operazione è effettiva ed esistente, ma la fattura risulta emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente effettuato la cessione in essa rappresentata, e della quale il cessionario è stato il reale destinatario. L’IVA, per l’effetto, non è, in via di principio, detraibile perchè è stata versata ad un soggetto che non ha titolo alla rivalsa, nè è assoggettato all’obbligazione di pagamento dell’imposta, e non trova pertanto applicazione nella Dir. n. 112 del 2006 CE, art. 168, lett. a). In altri termini, non entrano nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti (Cass. 7 ottobre 2015 n. 20060);

– In tali casi, inoltre, in tema di riparto dell’onere della prova, è stato anche di recente ribadito da questa Corte che, nell’ambito di una frode carosello o meno, l’Amministrazione ha l’onere di provare solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ossia la sua non operatività, oltre che la consapevolezza del destinatario di essere parte di un’evasione, anche in via presuntiva in quanto avrebbe dovuto conoscere l’inesistenza del contraente, dovendo poi provare il contribuente di aver rispettato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità, essendo irrilevante la regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti, e anche la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. 20 aprile 2018 n. 9851);

– E’ stato, peraltro, ancor più specificamente affermato in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello che, quando l’operazione soggettivamente inesistente è caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. 21 aprile 2017 n. 10120);

– Da tali premesse si desume che il giudice di appello, seppur con motivazione stringata, non ha fatto altro che dare applicazione ai principi ermeneutici sopra evidenziati, posto che, in concreto, è assolutamente incontroversa e mai negata la natura di mere “cartiere” dei fittizi fornitori (diretti contraenti della contribuente), sicchè deve ritenersi nella specie realizzata l’inversione dell’onere della prova della buona fede in capo al contribuente; mentre, date le caratteristiche della frode, del tutto inidonea a comprovare la buona fede della contribuente si rivela la ricorrenza di documentazione attestante la consegna della merce ed il relativo pagamento.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso;

– Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo l’ordinario canone della soccombenza;

– Da ultimo, quanto alla documentazione depositata in atti circa l’ammissione di L.P., anche quale liquidatrice della TEKNOLINE al gratuito patrocinio a carico dello Stato, la Corte rammenta che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi del suddetto decreto, art. 83, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005 n. 25, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito” (Cass. 12 novembre 2010 n. 23007; Cass. 13 maggio 2009 n. 11028); non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie dalla giurisprudenza richiamata e, pertanto, nessuna statuizione deve essere adottata a riguardo.

P.Q.M.

La Corte, riconvocatasi nella medesima composizione in data 24.10.2018:

– rigetta il ricorso;

– condanna la TEKNOLINE S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione all’Agenzia delle spese di lite del ricorso RGN 2434/2012, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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