Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32306 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11862-2018 proposto da:

A.P., già titolare dell’omonima ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO

DAVID;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9493/26/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per assenza di specifici motivi di censura della sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2002, anche considerando che l’impugnazione si era rivolta non contro la sentenza impugnata, ma verso l’atto emesso dall’ufficio, contestandone la legittimità.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

E’ infondato il primo motivo di ricorso che prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione alla decisione della CTR di ritenere i motivi di gravame non specifici e rivolti contro l’atto di accertamento e non contro la sentenza del giudice di primo grado.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi” – cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass. n. 22510/2015, Cass. n. 13007/2015 -.

Si è ancora aggiunto, di recente, proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, che “(…) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” – cfr. Cass., S.U., n. 27199/2017 -.

A tale principi si è conformato il giudice di appello.

Ed infatti, come risulta dagli stralci della sentenza di primo grado riprodotti nel controricorso, la CTP aveva attribuito valore decisivo, ai fini di ritenere la legittimità l’accertamento: a) la grave incoerenza del ricavo dichiarato da quello indicato sulla base degli studi di settore; b) la scarsa plausibilità dei ricavi dichiarati negli anni precedenti e nell’anno successivo; c) la palese incoerenza sul valore aggiunto per addetto; d) l’esistenza di specifici elementi che deponevano nel senso di ritenere che la parte contribuente aveva potuto sostenersi(retribuzioni a quattro dipendenti, intestazione di diversi autoveicoli e di assicurazione ramo vita nonchè di diversi immobili. Elementi tutti che, valutati in relazione ad altro accertamento fatto dall’ufficio per gli anni 2003/2006, e 2007 denotavano una propensione all’occultamento o al sottodimensionamento dei corrispettivi conseguiti. La CTR, inoltre, ha ritenuto che i rilievi mossi dal contribuente non fossero stati supportati da elementi probatori, risolvendosi in una contestazione verbale, non facendosi riferimento nè alla correzione del quadro RF nè ad un contratto di fitto, mai depositato.

Orbene, la parte ricorrente in appello non ha indirizzato le proprie censure contro le ragioni poste a fondamento della decisione della CTR, al punto da fondare la censura sull’esistenza di un contratto di fitto che la CTP aveva già dichiarato non essere mai stato prodotto ed ancora ponendo in discussione, come puntualmente rilevato dalla CTR singoli elementi dell’atto di accertamento, tuttavia disinteressandosi delle ragioni che avevano condotto il giudice di primo grado a rigettare l’impugnazione dal medesimo proposta.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi pure esposti dal ricorrente in memoria, le censure esposte dal ricorrente nel primo motivo sono destituite di fondamento, resistendo la sentenza impugnata alle critiche ivi esposte.

Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo con il quale il ricorrente si doleva del mancato esame dell’appello nel merito.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA