Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32305 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11234-2018 proposto da:

COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELA

PROVENZANI;

– ricorrente –

Contro

M.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 735/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata l’01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro M.B., impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dal Comune contro la decisione di annullamento della cartella di pagamento notificata al contribuente per il pagamento di TARSU relativa agli anni d’imposta 2001,2002, 2003, 2004 e 2005. Secondo la CTR, applicandosi il termine lungo di impugnazione di sei mesi, lo stesso doveva ritenersi scaduto, tenuto conto che la sentenza era stata depositata il 18 dicembre 2012, mentre l’appello era stato proposto in data 24 gennaio 2014 e, dunque, ben oltre il termine semestrale.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c., nonchè del D.L. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, art. 51, comma 1, della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1. Secondo la ricorrente, avrebbe errato la CTR nel ritenere applicabile al procedimento, iniziato in primo grado in epoca antecedente al 4 luglio 2009, il termine lungo di impugnazione di sei mesi e non quello di un anno, al quale andava aggiunto il periodo di sospensione feriale.

La censura è fondata e assorbe l’esame del secondo motivo.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio – cfr., da ultimo, Cass. n. 19979/2018-.

Orbene, risultando per tabulas che il procedimento di primo grado era iniziato in epoca anteriore al 4 luglio 2009, la CTR avrebbe dovuto considerare, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine di un anno e 46 giorni che, tenuto conto della data di deposito della sentenza di primo grado – 18 dicembre 2012 – e del periodo feriale (di 46 giorni) – alla data di notifica dell’impugnazione, avvenuta il 24 gennaio 2014 e, dunque anteriormente alla novella legislativa che ha ridotto, a partire dall’anno 2015, la durata del periodo feriale – non poteva dirsi ancora scaduto.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizi di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA