Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32303 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10428-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DSV SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8049/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad motivo, contro la DSV già Saima Avandero s.p.a., impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che, in sede di giudizio di rinvio per effetto della cassazione pronunziata da questa Corte con ordinanza n. 15988/2015, ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente, dichiarando non dovuta la pretesa IVA per operazioni di importazione inserite in deposito fiscale in modo virtuale. La CTR, rilevando che nel caso di specie si era accertata un’ipotesi di immissione solo virtuale della merce nei depositi IVA, ha ritenuto nondimeno che tale operazione, pur integrando una frode fiscale, non avesse determinato il mancato assolvimento dell’IVA, essendo stato tale tributo versato con il meccanismo dell’autofatturazione, risultando così dovuti i soli interessi e le relative sanzioni, ma non il doppio del tributo.

La società intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Con il ricorso si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., e la violazione dei principi di diritto fissati da Cass. n. 15988/2015. La CTR non avrebbe assolto l’onere di applicare il principio di diritto fissato da Cass. n. 15988/2015, avendo omesso di indicare i documenti visionati e il percorso fattuale e logico giuridico attraverso il quale giungere alla conclusione espressa in sentenza.

Il ricorso è infondato.

La CTR, con motivazione intelligibile, ha evidenziato la fondatezza del ricorso della contribuente che, pur avendo illegittimamente utilizzato il sistema di sospensione del pagamento dell’IVA all’importazione in relazione all’inserimento solo virtuale della merce in deposito, aveva comunque diritto a non vedersi addebitato il doppio del tributo anzidetto in relazione all’assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione della merce dal deposito con il meccanismo del reverse charge, dando altresì atto della effettuata registrazione delle autovetture sia nel registro IVA vendite che nel registro acquisti, desumendo tali dati dal pvc della Guardia di Finanza emesso il 29.02.2008. In tal modo non vi è stata alcuna violazione del principio di diritto espresso da Cass. n. 15988/2015, al quale invece il giudice del rinvio si è pienamente uniformato.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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