Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32302 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19781-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO RICERCHE SUL MERCATO DELLE PROFESSIONI SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio

dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

QUERCIA LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, anno di imposta 2004, presentata dalla società Istituto Ricerche Sul Mercato Delle Professioni s.r.l., notificando alla società comunicazione di irregolarità per omesso versamento di imposte Ires, Iva ed Irap nonchè per omesso versamento di ritenute alla fonte Ires. In data 6.9.2007, giorno successivo al ricevimento della comunicazione di irregolarità, la società presentava dichiarazione integrativa con cui rettificava il debito Iva in un credito Iva e rideterminava l’Ires e l’Irap dovute. L’Ufficio, ritenuta la tardività della dichiarazione integrativa, iscriveva a ruolo la somma richiesta e l’agente per la riscossione notificava la cartella di pagamento.

Contro la cartella la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo rigettava con sentenza n. 99 del 2008.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia che lo accoglieva con sentenza n. 82 del 7.6.2010.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico motivo, per “Violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.”, nella parte in cui La C.T.R. ha ritenuto che il contribuente possa emendare gli errori commessi allorchè ha indicato in dichiarazione debiti di imposta maggiori di quelli effettivi (integrazione a favore del contribuente), nel medesimo termine quadriennale concesso per la correzione di errori che hanno determinato l’indicazione di debiti di imposta minori di quelli effettivi (integrazione a favore dell’erario).

La società resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso, ammissibile, è infondato nei seguenti termini. Questa Corte ha affermato il principio che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n.

322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016).

Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale, ha errato allorchè ha preteso, contro l’evidenza testuale della norma, di equiparare per via interpretativa i distinti termini di presentazione della dichiarazione integrativa stabiliti dal D.P.R. n. 3222 del 1997, art. 2, commi 8 e 8-bis (l’equiparazione è sopravvenuta, ad opera del legislatore, con la modifica del citato D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, introdotta dal D.L. 22 ottobre 2016 n. 293, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 25, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica normativa). Tuttavia ha fondato la propria decisione sull’assunto che “nel merito” la società aveva provato l’infondatezza della pretesa tributaria dell’Ufficio, il quale aveva riconosciuto la bontà delle affermazioni della ricorrente provvedendo successivamente allo sgravio, come riportato nella sentenza impugnata.

La pronuncia “di merito” in ordine alla infondatezza della pretesa tributaria, a prescindere dalla tempestività della dichiarazione integrativa, non è stata oggetto di censura, (nei limiti ammessi nel giudizio di legittimità) da parte della Agenzia delle Entrate ricorrente.

Si compensano le spese in considerazione del fatto che la controversia è stata comunque originata dall’errore commesso dalla contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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