Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32302 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10006-2018 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5476/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate riscossione, già Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che aveva respinto l’impugnazione dalla stessa proposta, confermando la legittimità dell’avviso di intimazione di pagamento relativo al pagamento di una sanzione relativa ad IVA ed interesse per l’anno 2005 di importo pari ad Euro 99,67.

La parte intimata non si è costituita.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’omessa pronunzia della CTR sulla dedotta questione relativa alla inutilizzabilità della documentazione prodotta a sostegno della notifica dell’atto propedeutico formulata tempestivamente in primo grado e non considerata dal giudice di appello è fondata, non essendovi traccia alcuna dell’esame di tale questione.

Ciò determina peraltro l’assorbimento del primo motivo di ricorso, concernente la questione relativa alla prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione di cui all’intimazione di pagamento.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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