Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32301 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24824-2018 proposto da:

R.D., M.A., nelle loro rispettive qualità di

Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale della A.I.L. SNC DI

ALBORZ SRL, ITALIAN YACHTS SPA E LORYN SRL” elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio

dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREA BODRITO, LORENZO MAGNANI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/01 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con sentenza n. 144/15, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da M.A. e R.D.A., quali organi del concordato preventivo della AIL snc, avverso l’avviso d’accertamento (OMISSIS) per Ires ed altro 2010.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 55/2018, dichiarava inammissibile il ricorso dei predetti appellanti in quanto non soggetti passivi dell’obbligazione tributaria. Questi ultimi, nella qualità, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza sulla base di due motivi illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso gli organi della procedura deducono la sussistenza della loro legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento in quanto destinatari e notificatari dello stesso, a prescindere dalla circostanza di essere soggetti passivi o meno dell’obbligazione tributaria.

Con il secondo motivo censurano l’affermazione secondo cui doveva riconoscersi all’Ufficio il titolo a vedersi riconoscere il credito tributario.

Il primo motivo è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, pur non essendo litisconsorte necessario, in quanto la legittimazione processuale spetta all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo d’imposta anche in relazione agli obblighi di natura tributaria maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria e dopo l’omologazione della relativa proposta. (da ultimo Cass. 18823/17; Cass. 17606/15; Cass. 8102/13; vedi anche Cass. 27897/13; Cass. 12422/11).

Infondata si manifesta inoltre la deduzione dei ricorrenti di essere stati destinatari, nella loro qualità di organi della procedura, dell’avviso di accertamento; circostanza dalla quale sarebbe discesa la loro legittimazione ad agire.

Ciò è in principio corretto nella misura in cui i ricorrenti avessero proposto ricorso per contestare la loro legittimazione passiva.

In realtà, come risulta dal ricorso proposto innanzi a questa Corte (vedi pg. 4), in cui si riferisce sui motivi di doglianza avanzati innanzi alla Commissione provinciale, gli odierni ricorrenti con il ricorso introduttivo non avevano fatto valere la loro estraneità all’accertamento ricevuto, bensì avevano proposto nei confronti di quest’ultimo motivi di impugnazione di carattere procedurale e di merito.

Gli stessi quindi hanno agito a tutti gli effetti come soggetti attivi legittimati a contestare la fondatezza dell’accertamento;

legittimazione che, sotto il profilo indicato, non sussiste alla luce della dianzi riportata giurisprudenza che riconosce agli organi della procedura la sola legittimazione a proporre intervento non necessario.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto censura un obiter dictum collegato alla constatazione che, essendo inammissibile il ricorso, il credito doveva ritenersi definitivo.

Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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